Somministrazione di alimenti: l’offerta di assaggi gratuiti è consentita?

I limiti stabiliti dal nostro ordinamento

Alla luce della nostra legislazione sul commercio e sulla somministrazione degli alimenti e bevande, gli interpreti più esperti hanno concluso che ad oggi è ancora possibile effettuare l'assaggio gratuito da parte di coloro che:

a) svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande con regolare autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991. n. 287 (dei tipi A e B), anche se per l'assaggio non esistono attrezzature atte a consentire la consumazione sul posto (tavoli, sedie, stoviglie);

b) svolgono attività commerciale (esercizi di vicinato, ovvero piccoli negozi e botteghe di quartiere, medie e/o grandi strutture), a condizione che non vi siano attrezzature (tavoli, sedie, stoviglie) atte a trasformare l'assaggio in un'attività di somministrazione.

Tutto ciò per il semplice motivo che l'esercente è assolutamente libero di stabilire il prezzo di vendita dei prodotti che commercia, ma lo è anche di fornirli gratuitamente a scopo pubblicitario.

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