Registro imprese, cala il costo del diritto annuale

Finalmente una buona notizia sul fronte dei pagamenti: dal 2015 diminuisce del 35% il costo dell’iscrizione al registro da versare alla camera di commercio. Previste ulteriori riduzioni fino al 2017

L’iscrizione al registro delle imprese, è obbligatoria, anche se talvolta non indispensabile per esercitare l’attività. Tenuto dalle Camere di commercio, è l’elenco delle imprese che svolgono attività economiche in Italia; è suddiviso in due sezioni: ordinaria e speciale. Le imprese comunicano i dati richiesti in sede di avvio o di modificazione. L’accesso ai dati del registro delle imprese è libero. Con l’iscrizione l’imprenditore individuale o la società di persone dichiarano i dati relativi alla propria impresa con efficacia legale.

Per quanto riguarda il fuori casa, nella sezione speciale si iscrivono i piccoli imprenditori commerciali in cui sono compresi anche gli artigiani. Nella sezione ordinaria, invece, si iscrivono gli imprenditori individuali che non siano considerati piccoli o artigiani, le società di persone commerciali e le società di capitali.

OBBLIGO D’ISCRIZIONE

Per le società di capitali, l’iscrizione è necessaria per la loro nascita (in termini legali, si dice che ha natura costitutiva): ciò significa che non può esistere una società di capitali non iscritta al registro delle imprese; qualora più persone o enti costituissero una società sotto forma di società a responsabilità limitata o società per azioni senza provvedere all’iscrizione al registro delle imprese, ci troveremmo di fronte a una società di persone irregolare, che può, nonostante l’irregolarità, operare sul mercato con le limitazioni dovute alla mancata iscrizione.

IL DIRITTO ANNUALE

In sede di iscrizione e, successivamente, ogni anno, va versato il diritto annuale per l’iscrizione al registro delle imprese (articolo 18, legge  29  dicembre  1993,  n.  580). Il contributo varia in funzione della tipologia dell’impresa che provvede al versamento. Le imprese del fuori casa possono far parte di tre categorie, come indicato nelle tabelle a fianco contenenti gli importi dovuti. Il diritto è dovuto, oltre che per la sede, anche per eventuali unità locali, nella misura del 20% del contributo per la sede e per un massimo per ciascuna di esse di 200 euro per il 2014, 130 per il 2015, 120 per il 2016 e 100 dal 2017. L’importo è fissato annualmente ma, dal 2011, non è stato variato.

È previsto che l’importo stabilito  per  l’anno 2014 sia ridotto, del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 (legge 90 del 24 giugno 2014, articolo 28). Il diritto è dovuto per l’intero anno, anche se l’iscrizione ha avuto effetto per un tempo minore (ad esempio: in caso di nuova iscrizione o di cessazione). Alcune Camere di commercio applicano una maggiorazione (fino al 20%) degli importi indicati. Gli importi dovuti per il 2015 sono indicati nella circolare protocollo 0227775 del 29/12/2014 del Ministero dello sviluppo economico.

 

 

Le istruzioni per il versamento 

Il versamento va effettuato alla Ccia provinciale dei luoghi dove sono poste la sede ed eventuali unità locali, tramite il modello unificato F24, indicando nella sezione Imu e altri tributi locali (solo in sede di prima iscrizione è possibile utilizzare un bollettino di c/c postale):
- codice ente e sigla della provincia dove è ubicata la sede o eventuali unità locale. In caso di sede e unità locali nel-la stessa provincia va compilata un’unica riga sommando gli importi. In caso di trasferimenti durante l’anno vale la situazione al 1° gennaio (inizio dell’anno).
- Codice tributo: 3850.
- Anno di riferimento: l’anno per cui si effettua il versamento (l’anno in corso).
- Importi a debito versati: l’importo dovuto. Gli importi sono raggruppati in un’unica riga per ogni provincia, arrotondati all’euro per ciascuna riga (fino a 0,49 centesimi per difetto, da 0,50 per eccesso). Quando vi sono unità locali in province diverse dalla sede, il pagamento è dovuto a più Ccia.

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