Tribunale Ragusa, 7 febbraio 2006
Nel contratto stipulato ai sensi del d.lg. n. 111 del 1995 con il venditore del pacchetto turistico, la finalità di vacanza e di svago entra a fare parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto e connotando l'obbligazione a carico del venditore, tenuto a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi sicché solo dall'inadempimento di questa obbligazione consegue il diritto del consumatore al risarcimento del danno da "vacanza rovinata"; tale voce di danno, pertanto, non può essere richiesta al vettore aereo in caso di smarrimento dei bagagli posto che, la conclusione di un contratto di trasporto comporta, per il primo, l'obbligo di trasportare i passeggeri ed i loro bagagli da un luogo ad un altro, senza che assuma rilevanza negoziale la motivazione alla base del viaggio dell'utente (che può essere di piacere, di lavoro, di studio).