Obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale

Le sanzioni previste dal decreto legge n. 262/2006

L'art. 1 comma 8 del decreto legge n. 262/2006 (recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria") ha previsto che l'accertamento definitivo della violazione dell'obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale implichi la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi.



Il provvedimento in esame risulta modificativo della precedente normativa, il D. Lgs. n. 471/97, che all'art. 12 prevedeva la sospensione dell'esercizio quale sanzione applicabile a seguito dell'accertamento di tre diverse violazioni dell'obbligo di emissioni di ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, violazioni compiute in giorni diversi nel corso di 5 anni.







Per completezza, si riporta il testo del provvedimento.







Commissioni Riunite V e VI - Lunedì 16 ottobre 2006







ALLEGATO 1







DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. C. 1750 Governo.



EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI







ART. 1



(...)







Sostituire il comma 8 con i seguenti:







8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente: «2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.







8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono inseriti i seguenti:







2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente; gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.



2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».







8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti».




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