La disciplina risulta diversa sotto diversi aspetti
Il contratto di affitto di azienda e il contratto di locazione di immobile presentano una diversa disciplina.
Vediamo le differenze principali.
1) Durata
Nell'affitto d'azienda la durata è rimessa alla libera disponibilità delle parti; nel contratto di locazione di immobile commerciale, secondo quanto previsto dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 la durata non può essere inferiore a 6 anni, con rinnovo per i sei anni successivi (salva l'ipotesi dell'albergo per il quale la durata minima è di nove anni, con rinnovo per ulteriori nove anni);
2) Indennità di avviamento
Alla cessazione del contratto di affitto di azienda non è previsto il diritto dell'affittuario di ricevere somme a tale titolo da parte del concedente; mentre la Legge 1978/392 prevede l'obbligo del locatore, alla cessazione del contratto, di corrispondere l'indennità di avviamento, pari a 18 mensilità (21 mensilità per gli immobili adibiti ad attività alberghiera) dell'ultimo canone corrisposto.
3) Diritto di prelazione
La Legge 1978/392 prevede un diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile locato e un diritto di prelazione per la locazione dell'immobile, alla scadenza del contratto di locazione rinnovato ai sensi dell'articolo 28.
La Legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede in favore dell'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, delle aziende appartenenti ad imprese assoggettate a fallimento il diritto di prelazione per l'acquisto delle medesime.