La somministrazione di alcool ai clienti dei locali pubblici

I divieti e le sanzioni stabiliti dall’ordinamento

L'articolo 689 del codice penale punisce, con pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi e la pena accessoria della sospensione dell'esercizio, l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche (sono considerate tali le bevande con una gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol) alle seguenti categorie:

- minori degli anni 16;

- persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

L'articolo 691 del codice penale punisce con le pene summenzionate gli esercenti che somministrano bevande alcoliche a una persona in manifesto stato di ubriachezza.

La legge n. 125/2001 punisce, invece, con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro chi assume o somministra bevande alcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi. Inoltre, pone il divieto di vendita al banco (somministrazione) di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

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