Impatto acustico, come essere in regola (ed evitare guai)

Ogni attività ha dei limiti di decibel che non può superare per non incorrere in sanzioni o addirittura in denunce penali. I documenti da predisporre e la dichiarazione sostitutiva

Uno dei principali problemi da gestire per un pubblico esercizio è quello legato all’impatto acustico dell’attività. Il bar, infatti, è un’azienda delicata sotto il profilo dell’inquinamento acustico: dai giochi ai balli, alla musica di sottofondo generano complessi fenomeni di rumore, come pure il numero elevato di avventori presenti nel locale. Spesso a un costante rumore di fondo si aggiungono picchi elevati, che necessiterebbero di un’attenzione particolare da parte del gestore. Molti vivono l’investimento nell’insonorizzazione del locale come una spesa inutile. La conseguenza, spesso, è un conflitto infinito con i residenti e il Comune che finisce con il nuocere all’attività stessa.

Cosa fare per essere in regola? La legge nazionale sull’inquinamento acustico (L. n. 447/1995),  prevede all’articolo 8 un’onere amministrativo molto chiaro: all’atto della richiesta della licenza o della presentazione della Scia, il gestore deve presentare al Comune un documento denominato Previsione di Impatto acustico, a firma di un Tecnico abilitato iscritto nell’elenco dei tecnici fonometrici. Il documento viene inviato dal Comune all’Agenzia regionale per l’ambiente e fatto valutare sotto il profilo formale e sostanziale dai funzionari tecnici dell’amministrazione pubblica che esprimono un parere e, talvolta, delle prescrizioni.

l’impatto acustico

Il documento riassume e descrive tutte le fonti di rumore derivanti dall’esercizio dell’attività: gli avventori, i trattenimenti, i videogiochi ecc.; i frigoriferi e tutte le attrezzature sono classificate e per ciascuna è indicato un livello di rumore espresso in decibel. La somma delle varie fonti di rumore, tenuto conto delle caratteristiche costruttive del locale e dell’eventuale insonorizzazione, costituisce il livello complessivo  di rumore prodotto, che deve essere inferiore ai limiti indicati dal Comune nel Documento di Zonizzazione acustica.

Qualora i limiti siano superati, il tecnico fonometrico e l’esercente dovranno dichiarare gli accorgimenti da adottare per ricondurre l’attività entro i limiti.

Il Dpr n. 227/2011 ha stabilito una forma di semplificazione molto importate ma al tempo stesso delicata: per i bar le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o, se questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, la Previsione di Impatto acustico può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui l’esercente  dichiara il non superamento dei limiti acustici di legge. Attenzione però: poiché l’esercente non è un tecnico, in grado di valutare il livello complessivo dei rumori prodotti dall’attività, sarà indispensabile che si premunisca del documento di Previsione di impatto predisposto dal tecnico fonometrico.

Il superamento dei limiti fissati dalla legge, accertato con rilevazione fonometrica richiesta dal Comune e condotta dai tecnici dell’Arpa, provoca l’applicazione delle sanzioni pecuniarie dell’art. 10 della L. n. 447/1995, che possono arrivare a 10.000 euro, e può comportare la denuncia penale ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale e la chiusura dell’attività fino alla riconduzione della stessa entro i limiti di legge, mediante se del caso appositi lavori.

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