Il ritorno dei biglietti SIAE per i locali da ballo e da intrattenimento musicale

Le novità introdotte dalla legge 43/2005

La recente legge 31 marzo 2005, n. 43, ha previsto la possibilità, per i gestori di locali da ballo e di intrattenimento musicale con musica dal vivo, di sostituire il sistema di emissione dei biglietti e di certificazione degli incassi tramite misuratori fiscali - introdotto dal decreto legislativo n. 60/1999 - e ritornare - per i prossimi due anni, cioè fino al marzo 2007- al vecchio sistema della biglietteria vidimata SIAE.

Si noti bene, comunque, che quella introdotta è una facoltà, non un obbligo, e che di essa non si possono comunque avvalere i gestori di locali in cui la musica non sia "live", ma diffusa da apparecchi meccanici.

Precisi adempimenti sono previsti dalla legge a carico di coloro che decidono di ritornare al "vecchio" sistema.

L'opzione per la biglietteria, in particolare, è regolata dal D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69, il quale, inizialmente previsto per disciplinare i titoli di ingresso nel caso di manifestazioni sportive organizzate da società sportive dilettantistiche, è ora applicato anche alle biglietterie di locali di intrattenimento con musica dal vivo.

I titoli di ingresso riproducono sostanzialmente le caratteristiche dei tradizionali biglietti SIAE, con l'aggiunta di qualche ulteriore indicazione e personalizzazione. Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69 essi devono essere costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva e il contrassegno SIAE, nonché il numero di serie, la categoria di posto, il corrispettivo (ovvero il prezzo) e, ove necessaria, la dicitura "gratuito" o "ridotto".

Ovviamente, qualora siano previste più categorie di posto o corrispettivi diversi devono essere utilizzate serie differenti.

Il prezzo e l'eventuale diritto di prevendita possono essere prestampati, oppure apposti mediante scrittura, timbro o altro mezzo idoneo prima del rilascio del titolo.

Una delle due sezioni del titolo di ingresso deve essere ritirata dall'organizzatore all'ingresso; l'altra resta allo spettatore. Entrambe le parti devono conservare la propria sezione per tutta la durata dell'evento per consentire eventuali controlli. I biglietti devono recare il contrassegno SIAE.

Caratteristiche analoghe devono anche essere possedute dalle tessere di abbonamento, che, per il disposto dell'articolo 4 del citato decreto, devono tra l'altro riportare la validità temporale della tessera e il numero delle manifestazioni cui si ha diritto di assistere, con l'indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso.

Ogni dotazione di titoli di ingresso e di abbonamenti deve essere vidimata dalla SIAE e la certificazione deve essere conservata con cura, dal momento che non è previsto l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei documenti di ingresso. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate sui modelli SD/1, SD/2 e SD/3 che possono essere liberamente scaricati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate o da quello della SIAE, o ritirati presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o della SIAE.

Prima di essere posti in uso, i prospetti devono essere vidimati dalla SIAE con apposizione del contrassegno. L'operazione è gratuita.

I prospetti devono essere compilati in duplice copia, una delle quali a disposizione del competente ufficio della SIAE che provvede, tramite i propri incaricati, a ritirarli periodicamente.

Come anticipato, è sempre possibile fare uso, in via alternativa, degli speciali misuratori fiscali e dei sistemi di biglietteria automatizzati tramite smart-card previsti per i settori dell'intrattenimento e dello spettacolo.

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