Il decreto anticrisi introduce il meccanismo dell’Iva per cassa

Fisco –

La possibilità per le aziende di pagare l’imposta nel momento in cui si incassa il corrispettivo varrà solo per chi ha realizzato o prevede di realizzare un volume d’affari inferiore a 200mila euro

Con provvedimento firmato lo scorso 14 aprile e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il ministero dell’Economia ha reso operativa la norma di cui all’art. 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi), convertito nella L. 28.1.2009, n. 2. Consente a imprese e professionisti di differire il versamento dell’Iva a debito al momento dell’incasso del corrispettivo esposto in fattura, rispetto a quello dell’emissione del documento fiscale (com’era fino a oggi). La previsione, già introdotta in via sperimentale solo per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, è stata ora inserita a regime.
Nell’attuale contesto di crisi del mercato internazionale, l’intervento del legislatore mira a tutelare il delicato equilibrio finanziario dei contribuenti con un limitato volume d’affari (piccole e medie imprese). Grazie alla modifica introdotta, questi ultimi, per pagare l’imposta, non saranno più costretti a ricorrere all’indebitamento o all’utilizzo di risorse proprie.
Il nuovo sistema si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

L’agevolazione, più in dettaglio, interessa quei soggetti che, nell’anno solare precedente, abbiano realizzato o, nel caso di inizio dell’attività, che prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore ad € 200mila euro. Le operazioni il cui valore supera detta soglia restano escluse dalla nuova disciplina. Pertanto, nel corso dell’anno, il contribuente deve tenere monitorato il proprio volume d’affari, onde verificare fino a quando può godere del beneficio.
Sono esclusi dall’agevolazione i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta o abbiano posto in essere operazioni verso cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante il sistema dell'inversione contabile (c.d. reverse charge).
L’imposta diventa, comunque, esigibile per l’erario e detraibile per il cessionario o committente decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione a imposta differita. Questo limite temporale non si applica se il cessionario o il committente, prima del suo sopraggiungere, sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Sulla fattura che si sottopone al nuovo regime si dovrà annotare la seguente dizione: “operazione con imposta a esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 185/2008”. In assenza di questa indicazione, l’imposta si intenderà ad esigibilità immediata. Il cedente o il prestatore di lavoro computa ciascuna delle operazioni che godono del beneficio finanziario nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale) del periodo in cui abbia incassato il relativo corrispettivo, o allo scadere di un anno dalla sua effettuazione. Analogo onere ricade sul cessionario o sul committente. Questi, infatti, potranno portare in detrazione l’imposta loro addebitata in fattura solo dal momento in cui la corrispondono al fornitore. La stessa logica vale se i pagamenti sono parziali: il cedente verserà il tributo in proporzione di quanto incassato, mentre all’autore del pagamento spetterà un diritto alla detrazione in egual misura. Il provvedimento si applica alle operazioni effettuate dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Iva per cassa dovrebbe favorire un più celere pagamento da parte dei cessionari di servizi e dei fruitori d’opera. Si pensi, tuttavia, alle ipotesi di operazioni esenti o che scontino un’indetraibilità ex lege: in questi casi il debitore non ha interesse a onorare l’obbligazione.

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