Gli “enti bilaterali”: componenti e funzioni

Il tentativo di migliorare il mercato del lavoro

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276, per "enti bilaterali" si intendono gli organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso le seguenti attività:

1) la promozione di una occupazione regolare e di qualità;

2) l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

3) la programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della formazione professionale in azienda;

4) la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati;

5) la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva;

6) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;

7) ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

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