Esercizi di vicinato, non serve la licenza

Normative –

Per l’apertura dei cosidetti punti di vicinato basta una semplice comunicazione da indirizzare all’ufficio protocollo del Comune

Niente più licenze per nuova apertura, subingresso, trasferimento di sede, cambio di proprietà o gestione, variazioni di superfici di vendita, cessazione di attività. Da tempo i titolari degli esercizi di commercio, soprattutto se di piccole dimensioni, beneficiano delle misure introdotte dal d.lgs. n. 114/1998 che ha innovato la precedente normativa, semplificando le incombenze burocratiche.
Per i c.d. “esercizi di vicinato”, in luogo della vecchia licenza chiesta al Sindaco, basta una comunicazione su apposito modulo (Com 1) - da depositare in triplice copia all’ufficio protocollo del Comune competente - ed è possibile compiere simili attività dopo 30 giorni, presentando la relativa denuncia al Registro delle Imprese. L’autorizzazione amministrativa comunale rimane obbligatoria per le attività commerciali esercitate nelle “medie strutture” e nelle “grandi strutture” di vendita e può essere revocata qualora il titolare non inizi l’attività, rispettivamente, nell’anno o nei due successivi, oppure la sospenda per un periodo superiore a un anno.

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