Criteri di valutazione del lavoro subordinato

Cassazione civile , sez. lav., 18 febbraio 1995, n. 1756

Il giudice di merito nel valutare se un rapporto è qualificabile o meno quale rapporto di lavoro subordinato non può limitarsi ad effettuare un meccanico raffronto tra la fattispecie concreta e generiche enunciazioni di principio formulate al riguardo dalla dottrina o dalla giurisprudenza, poiché queste richiedono di volta in volta una specificazione congruamente e plausibilmente motivata (nella specie la S.C. ha annullato per difetto di motivazione la sentenza con cui il giudice di merito, in riferimento ad una attività di custode, nonché di gestore del bar e del posto telefonico pubblico per occasionali avventori, in un'azienda alberghiera, appartenente ad una società, la cui principale attività era stata temporaneamente sospesa, aveva escluso il carattere subordinato del rapporto senza considerare; la periodicità della retribuzione - indice tra i più rilevanti anche se non sufficiente -; l'essere completamente a carico del datore di lavoro, l'organizzazione dei mezzi materiali ed il rischio economico dell'attività; la continuità della prestazione, nel senso della persistenza nel tempo della disponibilità del lavoratore verso il datore di lavoro, e l'assenza di contemporanei obblighi di prestazione verso altri datori di lavoro; il fatto che dipendeva dalla natura dell'attività l'assenza di rigidi orari di lavoro e di dettagliate istruzioni impartite dall'imprenditore.



Cassazione civile , sez. lav., 18 febbraio 1995, n. 1756


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