Che cosa si intende per “Patto commissorio”?

La disciplina contenuta nel Codice Civile

L'art. 2744 del Codice Civile stabilisce che è nullo il c.d. patto commissorio, ossia l'accordo tra debitore e creditore con il quale le parti convengono che in caso di mancato pagamento del credito nel termine fissato, la cosa data in pegno o ipotecata passi in proprietà del creditore.

Va evidenziato che il patto commissorio è sempre nullo, anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.

Considerando che la cosa data in pegno o ipoteca nella prassi ha un valore superiore all'ammontare del credito che garantisce, la ratio del divieto è ravvisabile nella tutela degli interessi della parte più debole, ossia il debitore.

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