Cessazione del rapporto di lavoro e onere della prova

Licenziamento o dimissioni del lavoratore?

La Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 7614 del 13 aprile 2005 si è pronunciata su una controversia di lavoro, in cui il lavoratore sosteneva di essere stato licenziato oralmente, facendo valere in giudizio l'inefficacia o invalidità di tale licenziamento ed il datore di lavoro, invece, affermava la sussistenza di dimissioni del lavoratore.

La Corte ha statuito che in tale giudizio l'indagine deve essere volta a verificare l'assolvimento dell'onere della prova che incombe sulle parti, con particolarmente attenzione all'applicazione non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.

Nella sostanza l'insufficienza della prova del licenziamento non può bastare di per sè a fare accogliere le difese del datore di lavoro.

In particolare, mentre la prova che deve essere fornita dal lavoratore è quella relativa alla sua estromissione dal rapporto, quella che deve essere fornita dal datore è che la dichiarazione o il comportamento cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore contenga la manifestazione univoca dell'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata comunicata in modo idoneo alla controparte (Cassazione Sezione Lavoro n. 7614 del 13 aprile 2005).

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