Albergo “diurno” e contratto di locazione

Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2005, n. 9022

Le locazioni di immobili adibiti ad "albergo diurno", che erogano servizi diversi (quali bagni, gabinetti, barbiere, parrucchiere manicure, deposito bagagli, stireria, palestra, spogliatoio, etc.), non possono equipararsi agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che per albergo si intende l'edificio attrezzato per dare alloggio, senza che possa ritenersi sufficiente a tal fine il fatto che i servizi di cui sopra, non comprensivi dell'alloggio, siano diretti "alla tutela del turismo".



Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2005, n. 9022


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