Somministrazione di bevande ed avvelenamento

Cassazione penale , sez. I, 17 maggio 2005, n. 20931

Nella condotta del gestore di un bar che abbia somministrato per errore ad un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, sapone liquido contenuto in una bottiglia recante all'esterno l'etichetta di un'acqua minerale e posta sul bancone di vendita, non sarebbe configurabile alcuno dei delitti di comune pericolo mediante frode (art. 439/444 c.p.), i quali hanno ad oggetto esclusivamente un'attività di avvelenamento, adulterazione, contraffazione o messa in commercio di sostanze alimentari o di cose destinate al commercio e non la somministrazione di sostanza che, pur nociva, non è destinata all'alimentazione.



Cassazione penale , sez. I, 17 maggio 2005, n. 20931


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