Sicurezza: aggiornamenti obbligatori per gestori e collaboratori

Norme&fisco –

I nuovi accordi Stato-Regioni sulla formazione hanno stabilito per i gestori di pubblici esercizi il dovere di seguire ogni cinque anni un corso della durata minima di sei ore. La prescrizione vale anche per i lavoratori dipendenti

Datori di lavoro vincolati all’aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) si è infatti arricchito dei nuovi accordi Stato-Regioni sulla formazione, sottoscritti il 21 dicembre 2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 8/2012. Entrati in vigore il 26 gennaio 2012, riguardano (anche) i corsi di formazione dei datori di lavoro che, secondo l’articolo 34 del TU, svolgono direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).
La nuova disciplina sostituisce l’art.3 del Decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e introduce corsi di aggiornamento quinquennali, articolati in tre livelli di rischio (basso, medio, alto) individuati in base alla classificazione Ateco 2002-2007. I pubblici esercizi rientrano nel primo livello: è previsto un corso di formazione base per i gestori di 16 ore, anche se i formatori (Regioni, Inail, sindacati ecc.), d’intesa con il datore di lavoro, possono organizzare corsi di durata superiore con contenuti «specifici». I percorsi formativi devono prevedere un minimo di 4 moduli: normativo, gestionale, tecnico, relazionale. Al termine è prevista una prova di verifica, purché sia stata garantita la frequenza di almeno il 90% delle ore previste.
Nei corsi d’aggiornamento (per i gestori di pubblici esercizi durano sei ore) «non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base - è scritto nell’accordo - ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti».
L’accordo interessa anche i corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori - previsti dall’articolo 37, comma 2, del TU -, in materia di salute e sicurezza. Per loro la durata minima è di 4 ore per la formazione generale più altre 4 legate al settore dei pubblici esercizi, per un totale di 8 ore. I lavoratori per i quali la formazione è stata erogata da più di 5 anni dall’emanazione dell’accordo, dovranno fare l’aggiornamento entro 24 mesi.

Cosa prevede il Testo Unico

Per i gestori
In base all’art.34 Dlgs 81/08, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. Deve però frequentare appositi corsi di formazione. Il datore deve assicurare che ogni lavoratore riceva «una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche» (art. 37).

Per i lavoratori
La formazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza deve fare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dell’attività.

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