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Normative

Schiamazzi e rumori, il gestore ne risponde

Il Codice Penale punisce chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone con ammende fino a 309 euro

Carlo Melzi d'Eril

09 Luglio 2008

Non è raro che chi abita vicino ad un locale pubblico come un bar, disturbato dal rumore, denunci il proprietario del locale.Il codice penale (art.659 primo comma) punisce chi disturba “le occupazioni o il riposo” delle persone mediante “schiamazzi o rumori” con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 309 euro.Il reato può essere commesso, ad esempio, se un bar arreca disturbo con musica a volume troppo alto fino a notte, oppure se sono i clienti (attenzione, anche quelli che sostano all’esterno del locale) a fare schiamazzi o altri rumori. Chi rischia la sanzione penale in questi casi è il gestore: secondo la giurisprudenza quest’ultimo ha l’obbligo giuridico di impedire (allontanando i clienti molesti o chiamando le autorità) che dal locale provengano rumori molesti per la quiete pubblica. Il gestore quindi può rispondere a titolo “omissivo”, per colpa oppure per dolo, a causa del rumore emesso dai clienti: è quindi bene vigilare anche sui frequentatori il locale, e, in caso di proteste del vicinato, cercare di limitare il rumore. Se poi il locale viene classificato di per sé “rumoroso” dalla legge, e supera appunto i limiti legali di emissioni sonore, si applica una sanzione amministrativa, da 1 a 10 milioni di lire (legge 447 del 1995, non ancora aggiornata all’avvento dell’euro). È il caso, ad esempio di discoteche, locali da ballo o comunque circoli privati e pubblici esercizi dotati di “macchinari o impianti rumorosi”. Ovviamente, se, oltre a superare i limiti di impatto acustico, vi è anche disturbo della quiete, alla sanzione amministrativa si aggiunge il reato illustrato. In caso di incriminazione ai sensi dell’art.659 c.p., c’è però un rimedio (art.162 bis c.p.): se il trasgressore non ha già subito condanne per tale fatto, e ha eliminato le “conseguenze dannose o pericolose del reato”, questi può pagare all’erario una somma pari a metà del massimo dell’ammenda (nel nostro caso 155 euro) più le spese processuali. Il pagamento (cosiddetta “oblazione”) estingue il reato e le altre conseguenze sul piano penale.

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