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Normative

Ristrutturazioni, responsabilità verso i clienti

Lavori di ristrutturazione in corso: cosa rischia il gestore nel caso di incidenti alla clientela

Antonio Caputo, avvocato

10 Novembre 2008

A quali conseguenze è sottoposto il gestore di un pubblico esercizio se, durante l’esecuzione di alcuni piccoli lavori di ristrutturazione all’interno del locale, un cliente viene colpito per esempio da un calcinaccio mentre sta mangiando oppure si ferisce a causa di un attrezzo fuori posto? Il caso è regolamentato dall’articolo 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia in ordine al quale il custode si presume sempre responsabile salvo che lo stesso provi il caso fortuito. Si tratta di un’ipotesi di responsabilità sui generis riferita a un soggetto al quale non è ascrivibile un fatto definibile come illecito, ossia come antigiuridico. In altre parole, la riconducibilità della responsabilità al gestore dell’attività è basata sul semplice rapporto di custodia intercorrente tra la cosa dalla quale il danno è derivato (l’attività commerciale) e il soggetto chiamato a risponderne (il gestore), a prescindere dall’esistenza dell’eventuale colpa o dal dolo. Ai fini della determinazione della responsabilità e della relativa risarcibilità del danno, ciò che rileva è soprattutto il ruolo svolto “dalla cosa” nella determinazione del danno, essendo del tutto ininfluente la diligenza del custode. Premesso che per la giurisprudenza gli utenti e gli avventori di bar, centri commerciali, hotel e ristoranti, in quanto soggetti deboli rispetto al gestore dello stesso, sono ritenuti meritevoli di una più intensa tutela, il titolare dovrà accollarsi il rischio della controllo di eventuali eventi lesivi connessi con beni di sua pertinenza e assolverne l’onere risarcitorio, dovendo inoltre approntare alcune misure cautelative (Cassazione. Civile, Sezione III, sentenza 30 novembre 2005, n. 26086). Poiché non risulta sufficiente che il gestore di un pubblico esercizio esponga un cartello informativo che inviti a non sostare nella zona dei lavori, l’unico rimedio è il rispetto rigoroso del proprio obbligo di vigilanza e di controllo sulla cosa in custodia, rispetto che può portare a scelte sicuramente antieconomiche, come per esempio la chiusura della sala oggetto della ristrutturazione e/o del lavoro murario, ma certamente meno rischiose e onerose in caso di una causa risarcitoria.

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