Pubblica sicurezza e sospensione della licenza

Necessaria l’adeguata motivazione del provvedimento

Nei casi in cui dal decreto del questore o da altri atti endoprocedimentali emerga la sostanziale estraneità dei soggetti che gestiscono il pubblico esercizio ai fatti che abbiano comportato la sospensione delle licenze ed autorizzazioni relative al locale, il provvedimento deve contenere adeguata motivazione in ordine alle ragioni che abbiano indotto l'amministrazione, nell'ambito del potere discrezionale attribuitole dal legislatore, a ritenere prevalenti quelli pubblici di tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini rispetto a quelli del privato alla prosecuzione della propria attività commerciale.

T.A.R. Emilia Romagna Parma, 28 gennaio 2004, n. 21



L'esercizio del potere attribuito al questore dall'art. 100, t.u.l.p.s. del 1931 incontra un limite nell'effettiva sussistenza di situazioni di fatto di particolare gravità ed allarme sociale concretamente idonee a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché solo detti presupposti giustificano la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata come quella dell'iniziativa economica privata; correlativamente, il concreto esercizio del potere sospensivo di cui all'art. 110, t.u.l.p.s. richiede, nella motivazione posta a corredo del provvedimento interdittivo, un'accurata descrizione del riscontrato profilo di trasgressività, a pena d'illegittimità (nella specie, erano state disposte per giorni sette la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del pubblico esercizio ove si praticava il gioco d'azzardo mediante installazione e uso di video-poker ritenuti non conformi alla normativa vigente in materia).

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 19 settembre 2003, n. 1567

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome