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Problemi di sicurezza? Licenza sospesa

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Problemi di sicurezza? Licenza sospesa

Sono i questori, su segnalazione dei cittadini e controlli delle forze dell’ordine, a decidere la chiusura temporanea di un pubblico esercizio. Le cause più frequenti? Risse o fatti di sangue, spaccio o quando il locale diventa ritrovo abituale di pregiudicati

Francesca Milano

30 Agosto 2010

È noto che i gestori dei pubblici esercizi non possono essere ritenuti responsabili degli illeciti compiuti al di fuori del proprio locale. Nel caso in cui, invece, i problemi nascano all’interno dell’attività (per magari sfociare fuori), per evitare sanzioni gli esercenti devono dimostrare di aver prontamente allertato la forza pubblica. In caso di reiterazione del reato e di mancata collaborazione, infatti, il rischio è la sospensione della licenza fino a 15 giorni; ma, nelle situazioni più gravi, si può incorrere nella sospensione fino a 30 giorni e persino nel ritiro della licenza. A regolare le norme in materia è l’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza: il questore può sospendere la licenza di un esercizio “nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini” o che “sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o che, comunque, “costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
Stop in caso di risse
Si tratta di una fattispecie variegata, che dà ampia discrezionalità alle forze dell’ordine. Tuttavia, spiegano dalla Questura di Milano, “non esistono regole schematiche per cui a un determinato reato corrisponda un provvedimento”. Di fatto la sospensione della licenza, nella gran parte dei casi, avviene in seguito a risse o fatti di sangue, spaccio di stupefacenti o quando un locale sia ritrovo tradizionale di cittadini pregiudicati o di persone dedite alla prostituzione. Come detto, la sospensione fino a 15 giorni (secondo la legge n. 287 del 25 agosto 1991) scatta quando le infrazioni sono meno gravi, se non ci sono precedenti nella storia dell’esercizio pubblico o quando comunque il gestore dimostri di aver segnalato tempestivamente il problema alla forza pubblica. Solo nei casi più gravi la sospensione arriva a 30 giorni: qui la decisione della polizia municipale (ma il provvedimento può essere preso da qualunque forze dell’ordine) di solito è motivata dalla reiterazione dell’infrazione. Solo in casi estremi - e più gravi - è previsto il ritiro definitivo della licenza. Ad eseguirlo, in questo caso, è il Sindaco, che si muove su segnalazione del prefetto, a sua volta allertato dalla forza pubblica. I provvedimenti di sospensione, che partono dai controlli della polizia o su segnalazioni dei cittadini, sono impugnabili davanti al Tar. Al momento dell’apertura del procedimento amministrativo, le forze dell’ordine sono tenute a darne notizia al gestore, che può far pervenire eventuali memorie difensive sul tavolo del questore cui spetta la decisione.

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