Privacy e recupero crediti

Le recenti misure dettate dal Garante

Il Garante per la privacy ha recentemente adottato un provvedimento a carattere generale con il quale ha previsto una serie di misure destinate alle società di recupero crediti e a quanti svolgono tale attività direttamente (es. banche, finanziarie, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche, ecc.) affinché venga rispettata la dignità personale e la riservatezza del debitore.

Quest'ultimo, infatti, non deve essere sottoposto a procedure invasive o tali da lederne il diritto alla privacy.

In particolare, per sollecitare ed ottenere il pagamento delle somme dovute, non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa), ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo, ad esempio tramite visite ripetute a domicilio o sul posto di lavoro.

Il provvedimento del Garante vieta anche il riscorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.

Analogamente, non è ammissibile l'affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa del debitore, trattandosi di una pratica che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti.

Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di eventuali comunicazioni postali, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. É necessario, invece, che i solleciti di pagamento vengano portati a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e privi di scritte specifiche.

Il provvedimento del Garante, infine, dispone che il personale addetto all'attività di recupero crediti non può utilizzare altri dati personali del debitore se non quelli strettamente necessari all'esecuzione della procedura (ossia, dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici), e precisa che una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

A seguito dell'intervento del Garante, pertanto, modalità di ricerca, presa di contatto e sollecito di pagamento particolarmente invasive un tempo consentite sono ora da considerarsi illegittime e pertanto non più ammissibili.


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