Newslot, evasori nel mirino dello Stato

Norme&fisco –

Dal Preu alle imposte sui redditi, al pagamento dell’Iva. Gli obblighi e le sanzioni a carico di concessionari, gestori ed esercenti che svolgono attività di raccolta del gioco

Spesso il settore del gioco è considerato il luogo per eccellenza per evadere le tasse o l’attività che meglio di ogni altra si presta a operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Tale considerazione è in realtà molto lontana dall’attuale situazione che ha invece portato a evidenza, con i livelli di raccolta raggiunti, il circolo virtuoso di una complessa operazione di regolamentazione del settore. Il segmento che ha dato maggiore visibilità e risultati più significativi è proprio quello delle newslot.
Si tratta di una attività che lo Stato ha riservato a sé, date le implicazioni di pubblica sicurezza e di tutela del patrimonio erariale che prevalgono sugli aspetti economici del fenomeno imprenditoriale. Si parla infatti di “riserva statale in materia di gioco” già prevista nel D. Lgs. n. 496 del 14 aprile 1948 che, all’art. 1, dispone: “...l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato”. Così la raccolta non è stata delegata semplicemente ai privati, ma è stata affidata ad alcuni privati selezionati dall’Aams con un bando ad hoc che sono noti come concessionari di rete (ad oggi sono 10 ma con la prossima procedura si dovrebbe arrivare a 13 operatori). A questi spetta il compito di attuare e condurre l’operatività della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 Tulps nonché delle attività e funzioni connesse. In pratica i concessionari collegano gli apparecchi, attraverso una propria struttura hardware e software, alla rete telematica dell’Erario: Aams e Sogei. Pertanto gli apparecchi sono collegati alla rete e l’Erario conosce perfettamente per ogni singolo apparecchio le giocate effettuate e le vincite pagate ed è pertanto in grado di verificare, locale per locale, quali sono gli incassi realizzati tramite gli apparecchi.

L’imposta sulle giocate
Come spesso accade però nella pratica le cose sono più complesse, rispetto a quanto si prevedeva nel modello teorico. Per questo dopo alcuni anni di esperienza è possibile fare una rapida verifica di quelle che sono le problematiche fiscali del settore. Cominciamo dal Preu, l’imposta sulle giocate o, se preferite, la quota parte di incasso del gioco che lo Stato vuole per sé. Il soggetto che deve pagare è il concessionario e sono obbligati al pagamento in via solidale anche esercente e gestore. Nella normalità dei casi gli apparecchi sono collegati alla rete costantemente e il concessionario ogni 15 giorni preleva, dal conto del gestore, le somme maturate a titolo di Preu sulle giocate effettuate su tutti gli apparecchi di proprietà di questi con riferimento a tutte le giocate effettuate presso i pubblici esercizi. Ciò avviene nella stragrande maggioranza dei casi ed è praticamente impossibile che un apparecchio collegato e regolare possa generare qualsivoglia forma di evasione.
Il caso è diverso se gli apparecchi non sono collegati o sono di tipologia vietata o senza nulla osta di messa in esercizio: in questi casi l’erario non conosce nulla delle giocate. Dal 2007 la legge prevede che siano da tassare anche le giocate in nero; infatti l’art. 39-quater comma 2 del d.l. 269 del 30/09/2003 dispone che il Preu è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni, che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. In questi casi la richiesta di pagamento sarà indirizzata ai soggetti che hanno commesso l’illecito, e cioè il proprietario degli apparecchi e l’esercente che ospitava il gioco illegale o irregolare. Nel caso in cui non sia possibile l’identificazione dei soggetti che hanno commesso l’illecito, sono responsabili in solido il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l’esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati.

Vietate irregolarità
Quindi lo Stato ha inteso escludere la possibilità che l’offerta di gioco illegale o non regolare sia più conveniente per chiunque e ha inteso applicare, oltre che la tassazione, anche le sanzioni amministrative tributarie a chi ha posto in essere certe condotte. Inoltre le somme accertate a fini del Preu, per i casi di raccolta di gioco illecito, saranno anche comunicate alla Agenzia delle Entrate perché recuperi le somme dovute sugli incassi, effettivi o presunti, da intendere come ricavi occultati ai fini delle imposte sui redditi, anche qui con maggiorazione di sanzioni ed interessi.

Esenzione Iva
È bene ricordare che gli incassi delle newslot sono esenti dal pagamento dell’Iva, ma a certe condizioni. L’attività di raccolta del gioco tramite apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 Tulps è da considerare esente ex art. 10 della legge Iva, in quanto attività riservata allo Stato che l’esercita mediante concessionari: si tratta quindi di esenzione oggettiva e non soggettiva. Esercenti e gestori effettuano un’attività per conto del concessionario, quindi entrambi hanno una remunerazione che è a essi riconosciuta dal concessionario come partecipazione alla raccolta. Ma se i soggetti interessati hanno rapporti tra loro (senza la presenza di un contratto con il concessionario) gli incassi non possono essere considerati esenti, ma diventano normale attività di servizi tra imprese e come tali sottoposte all’ordinario regime Iva. Questo è quanto emerge dall’unico documento della Agenzia delle Entrate che ha affrontato il tema, la Circolare n. 21/E del 2005. Quindi non devono assolutamente essere emesse fatture tra esercente e gestore, altrimenti si rischia che sia richiesto che su tali somme sia versata anche l’Iva. Non sono pochi i casi in cui gli esercenti siano stati chiamati a pagare e spesso si è dovuti giungere a sentenze delle Commissioni Tributarie che hanno però confermato che in presenza di contratti con il concessionario e di un comportamento contabile corretto la parte che spetta agli esercenti è esente.
Le somme che l’esercente incassa per corrispettivi della raccolta delle newslot sono da registrare tra gli incassi, e sono esenti ex art. 10, senza l’obbligo di emissione di fatture, ma, a limite, solo di un’attestazione di aver trattenuto le somme che il concessionario ha riconosciuto all’esercente, anche sotto forma di “quietanza” o di “dichiarazione di incasso”. In ogni caso i documenti eventualmente emessi dall’esercente non devono essere indirizzati al gestore, ma al concessionario, che è il soggetto autorizzato dallo Stato alla raccolta (che è l’attività esente perché statale): se si emettono documenti indirizzati al gestore si rischia il pagamento dell’Iva.

Imposte sui redditi
Le somme incassate devono essere anche dichiarate a fini delle imposte sui redditi. Il pagamento del Preu non esaurisce la tassazione sulle somme giocate, ma le remunerazioni che scaturiscono dall’attività concorrono alla formazione del reddito di impresa.
Come anticipato l’Agenzia delle Entrate ha gli strumenti per “incrociare” i dati risultanti dalle letture telematiche degli apparecchi e le dichiarazioni rese da ogni soggetto che opera la raccolta di gioco tramite i concessionari: eventuali omissioni nelle dichiarazioni appaiono facilmente riscontrabili. In questo senso l’opera di costruzione di banche dati da confrontare tra diverse amministrazioni (Aams e Agenzia Entrate) pare ormai matura e le norme approvate nei provvedimenti fiscali degli ultimi due anni vanno tutte in questa direzione. Spesso si è riscontrata la necessità, a fronte di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, di verificare i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria con dati in possesso delle concessionarie e, non senza una certa fatica, se il comportamento dell’esercente è stato scrupoloso si è riusciti a dimostrare la infondatezza della richieste erariali.

PER APPROFONDIRE
Novità Preu
Dal 1° gennaio 2012, le videolotterie sono soggette al cosiddetto prelievo erariale unico (Preu) nella misura del 4% (che dal 2013 passerà al 4,5%) sull’ammontare delle giocate più un 6% sulle vincite eccedenti 500 euro. Ma non solo: le newslot solo nel 2012 beneficeranno di una riduzione del Preu dal 12,1-12,2% all’11,8% , allo scopo di permettere maggiori investimenti in merito all’aggiornamento di nuovi e più sicuri software. Dal 2013
fino al 2014 il Preu subirà un aumento arrivando al 12,7% e il payout, la percentuale che torna in vincita ai giocatori, subirà invece una diminuzione scendendo dal 75 al 74%. Infine, per il 2015 il Preu salirà al 13%.

Macchinette irregolari
Ricordiamo qui di seguito le misure della manovra finanziaria riguardo al Preu su apparecchi irregolari. Anzitutto è raddoppiato l’importo forfettario di cui all’articolo 39-quater comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Di più: all’articolo 39-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole “dal 120 al 240 per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 240 al 480 per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo
di euro 5.000.”

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