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Mansioni superiori del lavoratore e retribuzione

Ecco cosa dice in proposito la legge

Avv. Luca Olivetti

25 Settembre 2007

In linea generale, con il contratto di lavoro, il lavoratore subordinato si impegna a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative secondo l'orario concordato e per le mansioni per le quali è stato assunto.
In proposito, l'art. 2103 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
La legge stabilisce inoltre che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Va evidenziato che ogni eventuale patto contrario tra datore di lavoro e lavoratore è nullo.
Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore è sufficiente che il lavoratore abbia di fatto svolto mansioni superiori a quelle per cui è stato assunto, non essendo necessaria una espressa richiesta in tal senso da parte del datore di lavoro.
Detto riconoscimento, ovviamente, non può aver luogo se il lavoratore ha svolto mansioni superiori contro la volontà del datore di lavoro.
In merito al periodo necessario ai fini del riconoscimento, infine, va precisato che l'assegnazione a mansioni superiori deve durare ininterrottamente per tutto il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o dalla legge, non essendo solitamente possibile cumulare distinte e reiterate assegnazioni provvisorie di breve periodo, salvo che le stesse non abbiano assunto particolare frequenza e sistematicità.

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