Le disposizioni del T.U.L.P.S. sono fondamentali nella gestione del pubblico esercizio

Il testo integrale del Regio decreto n. 773 del 1931, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146

Articolo unico. - È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro

proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

(nel testo aggiornato e vigente al 31 marzo 2003)

TITOLO I

Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave

necessità pubblica

1. (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593.) - L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento

dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle

leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle

autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle

dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.

2. (art. 2 T.U. 1926). - Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i

provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.

3. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o

la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero

dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in

quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.

4. (art. 3 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e

coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità

e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia

5. (art. 4 T.U. 1926). - I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa

indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i

provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e

coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

6. (art. 5 T.U. 1926). - Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza

è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

7. (art. 6 T.U. 1926). - Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio

delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

8. (art. 7 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar

luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve

possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica

sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

9. (art. 8 T.U. 1926). - Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve

osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

10. (art. 9 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso

di abuso della persona autorizzata.

11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia

debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e

non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,

professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello

Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non

può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le

condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare

circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini

delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo

predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle

autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in

calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà

attestazione.

13. (art. 12 T.U. 1926). - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un

anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

14. (art. 13 T.U. 1926). - Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le

dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

15. (art. 14 T.U. 1926). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a

comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona

invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

16. (art. 15 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei

locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle

prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

17. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è

stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino

a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in

conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

17-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il

divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle

indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella

tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma

1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto

comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel

comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due

milioni.

17-ter. 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico

ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto

non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la

trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina,

con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di

violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle

prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e

salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è

disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di

sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure

amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata

immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi

dell'art. 650 del codice penale.

17-quater. 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni

imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità

amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione

obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art.

17-ter.

17-quinquies. 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.

17-sexies. 1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si

applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II

Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

18. (art. 17 T.U. 1926). - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso,

almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà

tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di

riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000. Con le stesse pene

sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può

impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da

lire 400.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

19. [(art. 18 T.U.). - È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo d'armi, i trasgressori sono puniti con

l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda di lire 20.000 a 200.000.

Le armi sono confiscate] (Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

20. (art. 19 T.U. 1926). - Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico,

avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in

pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono

commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

21. (art. 20 T.U. 1926). - È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono

simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

22. (art. 21 T.U. 1926). - Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione

pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a

disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

23. (art. 22 T.U. 1926). - Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali

intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

24. (art. 23 T.U. 1926). - Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere

fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei

carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e

con l'ammenda da lire 60.000 a 800.000.

Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili

25. (art. 24 T.U. 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al

culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al

Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000.

26. (art. 25 T.U. 1926). - Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le

cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di

determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

27. (art. 26 T.U. 1926). - Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai

trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a

tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Capo III - Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare

28. (art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza

licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse,

di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate

nazionali o straniere.

La licenza è, altresì , necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di

esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con

l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.

29. (art. 28 T.U. 1926). - Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del

Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Capo IV - Delle armi

30. (art. 29 T.U. 1926). - Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

31. (art. 30 T.U. 1926). - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,

introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita,

senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

32. (art. 31 T.U. 1926). - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente

obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al

Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda

fino a lire 1.000.000.

33. (Articolo abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110).

34. (art. 33 T.U. 1926). - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi

non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

35. (art. 34 T.U. 1926). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è

obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone

con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per

un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le

generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi

vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi

ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di

un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del

medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da

malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e

con l'ammenda sino a lire 250.000.

36. (art. 35 T.U. 1926). - Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della

provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

37. (art. 36 T.U. 1926). - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli

strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.

38. (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi

quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei

reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi

espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla

specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei

casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la

tutela dell'ordine pubblico.

39. (art. 38 T.U. 1926). - Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti,

denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

40. (art. 39 T.U. 1926). - Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le

munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati

depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

41. (art. 40 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio,

della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti,

non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e

sequestro.

42. (art. 41 T.U. 1926). - [Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi,

mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere]. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110).

[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni

muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere]. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile

1975, n. 110).

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di

dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia

una lunghezza inferiore a centimetri 65.

43. (art. 42 T.U. 1926). - Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero

per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti

contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la

sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

44. (art. 43 T.U. 1926). - Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

È però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che

abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela

e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

45. (art. 44 T.U. 1926). - Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica

sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

46. (art. 45 T.U. 1926). - Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o

trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti,

ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì ,

senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

47. (art. 46 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare

polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali

e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì , senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di

nitrocellulosa o nitroglicerina.

48. (art. 47 T.U. 1926). - Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

49. (art. 48 T.U. 1926). - Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono

soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

50. (art. 49 T.U. 1926). - Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le

qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà

altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto

possono essere rilasciate dal Prefetto.

51. (art. 50 T.U. 1926). - Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono

permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le

une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

È consentita la rappresentanza.

52. (art. 51 T.U. 1926). - Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono

materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie

stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono

vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio

precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto,

rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

53. (art. 52 T.U. 1926). - È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti,

laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro

dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia

esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro

dell'interno.

54. (art. 53 T.U. 1926). - Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato

prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno,

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