Lavoro notturno: che cosa si intende

Il decreto legislativo n. 66/2003 e la circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 66/2003, per lavoro notturno si intende l'arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Occorre però rilevare che tale provvedimento non individua il momento di inizio, né la fine del periodo notturno, questione che invece che viene trattata nella circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro sulla questione, la quale definisce il lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5.




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