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Lavori di riqualificazione energetica, le novità in tema fiscale

Agevolazioni

Lavori di riqualificazione energetica, le novità in tema fiscale

La Finanziaria 2009 ha confermato la detrazione del 55% sotto forma di credito d'imposta per interventi tesi a ridurre i consumi energetici, introducendo l'obbligo di segnalare i lavori, oltre all'Enea, anche all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui proseguano oltre il periodo d'imposta

Riccardo Oldani

03 Luglio 2009

Ci sono altre novità in tema di riqualificazione energetica degli edifici e delle detrazioni del 55% sotto forma di credito d'imposta. Queste agevolazioni vanno a vantaggio di coloro che intervengono su un locale per ridurne i consumi energetici attraverso varie soluzioni, come per esempio l'adozione di una caldaia più efficiente o l'installazione di infissi più isolanti o di pannelli solari specifici per la produzione di acqua calda sanitaria. A fine 2008 si era parlato di eliminarle, poi la Finanziaria 2009 le ha invece confermate, introducendo la novità dell'obbligo di segnalare i lavori all'Agenzia delle Entrate, oltre che all'Enea come avveniva anche in precedenza. Ora l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modulo da utilizzare per la comunicazione, specificando che questa va fatta soltanto per i lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta, cioè che iniziano un anno e finiscono l'anno successivo. Per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica si procede come prima, cioè con l'invio di documentazione che comprova l'efficacia in termini di consumo delle soluzioni adottate (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/).
Chi può usufruire delle detrazioni
Va comunque sottolineata una novità sostanziale. La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, con cui è stato pubblicato il modulo da compilare, chiarisce meglio chi può usufruire delle detrazioni: si tratta dei contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l'immobile e che sostengono le spese relative e anche dei familiari che convivono con loro. Questi ultimi, però, possono godere della detrazione solo nel caso di lavori su immobili che non sono strumentali all'attività di impresa, arte o professione. Nel caso di un gestore di locale pubblico, quindi, la moglie del proprietario del locale non può richiedere le detrazioni d'imposta per lavori che riguardano l'esercizio. Questa indicazione si aggiunge a un'altra, già data a luglio dello scorso anno, che indica come le detrazioni per il risparmio energetico non possano essere concesse per i cosiddetti “immobili merce”, cioè per locali di proprietà di società che poi vengono affittati o venduti a terzi. In sostanza queste detrazioni vanno a vantaggio soltanto del diretto utilizzatore del locale, che sia proprietario o locatario. Il proprietario di un bar dato in affitto a terzi, quindi, non potrà avvantaggiarsi delle detrazioni, ma potrà farlo soltanto il gestore del locale che lo ha in affitto.

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