L’affittuario può dedurre le spese di ristrutturazione dal reddito d’impresa

Reddito d'impresa –

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha dato ragione all’affittuario di un negozio che voleva dedurre dai redditi gli esborsi relativi alla manutenzione straordinaria dell’immobile affittato. Anche se quest’ultima spetterebbe al locatore

Come ben sa chi ha preso in affitto i locali del proprio bar, il Codice civile prescrive che sia chi affitta (il locatore) a dover eseguire tutte le riparazioni necessarie (art. 1576), a eccezione di quelle di piccola manutenzione che dipendono da deterioramenti dovuti all'uso (art. 1609). Ed è lo stesso locatore a dover eseguire a sue spese, nel periodo di validità del contratto, le riparazioni straordinarie (art. 1621). Ma se capita, diversamente dalla legge e senza una precisa deroga presente nel contratto d'affitto, che sia il gestore (affittuario) a sostenere i costi di ristrutturazione dell'immobile in cui esercita la sua attività, può regolarmente dedurle dal reddito d'impresa.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 13327/2011, in riferimento all'episodio accaduto a un negoziante al quale l'agenzia delle Entrate contestava la possibilità di dedurre le spese di ristrutturazione dell'immobile a uso commerciale. Fatto salvo quanto prescritto dagli articoli del Codice civile, dice la Suprema corte, la deducibilità di questi costi non può «essere subordinata al diritto di proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell'esercizio dell'impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risulti dalla documentazione contabile». Per evitare il paradosso che chi ha effettivamente sostenuto i costi non li possa dedurre.
Non ha invece diritto all'agevolazione il proprietario dell'immobile affittato, dal momento che non è il soggetto che ha realizzato l'investimento malgrado il fatto che sarebbe legittimato dalla legge a farlo.

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