La valutazione rischi standard ora è un obbligo: siete in regola?

Norme&fisco –

Dallo scorso 1 giugno è entrata in vigore – per tutte le imprese che impiegano fino a 10 lavoratori – la norma del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro che impone di redigere il Dvr (documento valutazione rischi). Multe salate per chi non lo fa

Per le aziende, di qualsiasi settore, che occupano fino a 10 lavoratori le procedure standardizzate in materia di sicurezza del lavoro sono diventate obbligatorie (mentre sono facoltative per quelle da 11 a 50 dipendenti). Dallo scorso 1 giugno i datori di lavoro non possono più continuare ad autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio, ma devono seguire quanto indicato dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012).
Nessun obbligo, invece, per le aziende con più di 10 dipendenti, che non erano mai state autorizzate a sostituire il documento sulla sicurezza con l’autocertificazione.
La modulistica necessaria, allegata al decreto, è scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it, sezione “sicurezza nel lavoro”.
La valutazione del rischio redatta secondo le procedure standardizzate non differisce molto da quella ordinaria. Ma è più semplice, perché prevede una compilazione guidata delle quattro aree di cui si compone: descrizione dell’azienda; identificazione dei pericoli presenti; valutazione dei rischi associati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. In realtà non si tratta di compilare una semplice lista, perché occorre una descrizione analitica, soprattutto dei fattori di rischio e dei sistemi di prevenzione e protezione.
Le nuove procedure servono a fornire alle micro imprese uno strumento che consenta di redigere il Dvr (documento di valutazione dei rischi) nel rispetto degli obblighi imposti dagli articoli 28 e 29 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08). E superano il dettato del comma 2, lettera a, dell’articolo 28, per cui “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, il quale vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione”.
La stesura del Dvr ha comportato un aggravio di costi per le micro imprese che hanno adempiuto l’obbligo: è infatti difficile che un datore di lavoro non qualificato possa effettuare in proprio la valutazione. Di regola si avrà bisogno dell’intervento di un consulente.
Lo stop all’autocertificazione riguarda tutti gli esercizi, basta che abbiano anche un solo lavoratore, anche apprendista, sia a tempo indeterminato o part-time oppure anche “interinale”, pur se con tale forma di contratto risulta formalmente assunto da altro soggetto. Il lavoratore (art. 2, comma 1, del Tu sicurezza) è la persona che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa […], con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Sono quindi equiparati al lavoratore, tra gli altri, anche il socio lavoratore e l’associato in partecipazione.

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Mini guida per essere in regola
Ecco un decalogo, redatto dal “Sole 24 Ore”, delle informazioni chiave per rispettare i nuovi obblighi in tema di sicurezza sul lavoro:
I nuovi obblighi. Dal primo giugno 2013 tutti i datori di lavoro che occupano da uno a 10 lavoratori devono adottare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi.
L’adozione facoltativa. Per i datori di lavoro che occupano da 11 fino a 50 lavoratori l’utilizzo delle procedure standardizzate è facoltativo.
Definizione di lavoratore. In base all’art. 2, comma 1, del Dlgs 81/08, rientrano nella nozione di lavoratore tutte le persone che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolgono un’attività lavorativa (compresi apprendisti e soci lavoratori), con o senza retribuzione.
Contenuti minimi. Il Dvr deve contenere almeno 4 elementi: descrizione dell’azienda; identificazione dei pericoli presenti in azienda; valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
Elenco dei lavoratori. A ogni mansione va associato il nome dei lavoratori operanti in azienda, anche per ottemperare agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi connessi a: stato di gravidanza, differenze di genere e età, provenienza da altri Paesi, tipologia contrattuale.
Data certa. Al Dvr compilato con le procedure standardizzate va apposta una data certa o con firma congiunta di datore di lavoro, responsabile sicurezza e prevenzione, medico competente, oppure con Pec e altri mezzi legali.
Conservazione del documento. Il Dvr deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce. Ne occorre uno per ogni attività produttiva.
Adempimenti. In base alla valutazione del rischio occorre provvedere a: formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, sorveglianza sanitaria se necessaria, adeguamento dei luoghi di lavoro (estintori, luci di emergenza ecc.).
Sanzioni. La mancanza del Dvr comporta l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Infortuni. Il datore di lavoro che non ha redatto il Dvr in caso di infortunio in azienda di un lavoratore rischia l’imputazione per lesioni colpose o omicidio colposo.

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