La definizione di furto, rapina e rissa contenuta nel codice penale

Reati all’interno degli alberghi

L'articolo 624 del nostro codice delinea la fattispecie del furto con la seguente formula: "chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito...". Cosa succede se il proprietario del bar sorprende il cliente sul fatto, ovvero nel tentativo di scappare senza aver pagato il conto? Entra qui in gioco la legittima difesa, articolo 52 del codice penale. Esso stabilisce che: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Proprio le ultime parole indicano i limiti che il proprietario derubato deve rispettare, nella difesa delle sue ragioni.

Trattenere il soggetto colto sul fatto rientra, quindi, nelle facoltà del gestore, ma ad esempio percuotere con violenza il presunto colpevole, reo di aver consumato un croissant alla marmellata, no di certo! All'articolo 625 c.p., che contiene le circostanze aggravanti si legge che la pena è aumentata nel caso in cui: "il fatto sia commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicolo, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande". Vi sono poi "aggravanti speciali", quali ad esempio la commissione, del fatto con destrezza o strappando la cosa di mano. S

iamo nel primo caso nell'ambito del "borseggio", ovvero del furto commesso con particolare abilità e sveltezza e nel secondo, dello "scippo" che si verifica quando la cosa viene strappata di mano. Quest'ultimo, in particolare, è difficilmente configurabile all'interno di un bar a causa del consueto affollamento. Dalla descrizione della fattispecie abbiamo, quindi, notato come il furto sia caratterizzato dall'assenza di minaccia e violenza, ma se queste fossero esercitate? In tal genere di situazione il furto svanisce e si costituisce il reato di rapina. L'articolo 628 del codice penale stabilisce che: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito...". Chiara è quindi la differenza con il furto. Ferma restando la sottrazione della cosa mobile altrui, abbiamo nella rapina un'ulteriore specificazione, dato che questa deve avvenire con l'uso di violenza o di minaccia. Premesso ciò, il datore, sempre alla luce dell'articolo 52 del codice penale (legittima difesa), potrà tentare la difesa, anche fisica, sempre però in proporzione all'offesa subita. Può capitare, ancora, che un acceso battibecco scoppi fra i diversi clienti, risolvendosi il più delle volte con qualche insulto. Se invece tale diverbio sfociasse in una rissa? Innanzitutto il codice penale non dà una vera definizione di "rissa" anche se, si può stabilire che, per integrare tale fattispecie non basta un semplice alterco, ma è necessaria una "mischia violenta con vie di fatto, fra più di tre persone". Il corpo a corpo non è indispensabile è sufficiente ad esempio un lancio di oggetti, anche a debita distanza. Inoltre, non si esige un effettivo turbamento dell'ordine pubblico. L'aggressione deve ovviamente essere reciproca. Un gruppo di clienti che aggredisce impunemente un altro numero di soggetti che si limita a difendersi (anche se in modo violento) non integra la fattispecie rissa. Come può destreggiarsi il datore in tale genere di situazione? È possibile un suo intervento diretto per sedare gli animi, deve rivolgersi ove il tentativo sia andato a vuoto a pubblici ufficiali ed infine richiedere un opportuno risarcimento in sede civile.

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