Inps: le nuove norme in materia pensionistica

Circolare n. 105 del 19 settembre 2005



A partire dal 1° gennaio 2008 entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle forme di essa sostitutive ed esclusive gestite dall'Istituto, nonchè nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con la circolare n. 105 del 19 settembre 2005, condivisa dal Ministero del Lavoro con nota del 2 agosto 2005 prot.101818/16/318/13, vengono illustrate le disposizioni contenute nei commi dal 6 al 9, 18 e 19 dell'art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 243 ("Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria").

Per completezza di informazione si riporta il testo integrale del provvedimento.



Direzione Centrale

delle Prestazioni





Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 19 Settembre 2005 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici



Circolare n. 105 e, per conoscenza,



Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Membri del Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l'accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5 Ai Presidenti dei Comitati provinciali



OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 243: "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria". Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.



SOMMARIO: Con effetto dal 1° gennaio 2008, entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle forme di essa sostitutive ed esclusive gestite dall'Istituto, nonchè nella gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Nuovi requisiti anagrafici - Nuove decorrenze - Categorie di lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge n. 23 del 2004.

PREMESSA



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".



Il provvedimento in oggetto, che si compone di un unico articolo comprendente norme di immediata attuazione e norme contenenti i principi ed i criteri direttivi che dovranno informare la successiva decretazione attuativa, ha introdotto nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento.



Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro con nota del 2 agosto 2005 prot.101818/16/318/13, si illustrano le disposizioni contenute nei commi dal 6 al 9, 18 e 19 dell'art.1 della citata legge delega (allegato 1).



In particolare:



* i commi 6 e 7 hanno stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2008, una progressiva elevazione dell'età media di accesso al pensionamento (v. tabella A allegata alla legge delega - allegato 2) ed una modifica delle c.d. "finestre" di uscita, per tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, ad eccezione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti). La riforma ha riguardato sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo e misto (comma 6, lett. a), sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo contributivo (comma 6, lett. b), compresi i lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (comma 6, lett. d).



* Il successivo comma 8 ha previsto che continuinoad applicarsile disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge delega, ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed al personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dei rispettivi dirigenti.



* Con il comma 9 è stata stabilita, fino al 31 dicembre 2015, una temporanea sperimentazione per le lavoratrici, confermando loro la possibilità di accedere al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità assicurativa econtributiva ed un'età non inferiore ai 57 anni, se lavoratrici dipendenti, 58 anni se autonome, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.



* I commi 18 e 19, infine, hanno garantito, entro il limite di 10.000 unità, il mantenimento degli attuali requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art.7, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE



1.1 DESTINATARI:



Le disposizioni sopra elencate si applicano:



* ai lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive la cui pensione è calcolata col sistema retributivo o misto;

* ai lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo ai sensi dell'art.1, comma 23, della legge 8 agosto 1995 , n. 335).



Per espressa dizione legislativa, sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento, i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti).





1.2. TRATTAMENTI PENSIONISTICI:



Le disposizioni in argomento hanno introdotto modifiche alla disciplina in materia di accesso alla pensione di anzianità calcolata col sistema retributivo o misto e alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente col sistema contributivo.



Rimangono in vigore i requisiti previsti dalle disposizioni previgenti la legge delega n. 243 del 2004 per l'accesso alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto.





2 LA PENSIONE DI ANZIANITA' NEL SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO



2.1 LAVORATORI DIPENDENTI



2.1.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. a) e comma 7)



A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.



A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto si consegue, pertanto, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 3):



- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 60 anni di età ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i requisiti di età anagrafica, di cui alla sopra citata tabella A, saranno ulteriormente incrementati di un anno, salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).



Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 62 anni di età, ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.



Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità, in alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, deve essere computata tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la misura, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.



Per il conseguimento del diritto a pensione, resta in ogni caso fermo il requisito della cessazione dell'attività lavorativa dipendente, richiesto dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.



2.1.2 - Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)



Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l'accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c), dell'art. 1 della citata legge .



Ai sensi del predetto comma, le "finestre" di uscita sono così rimodulate (allegato 3):



I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.1.1) entro:

* il secondo trimestre dell'anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell'anno successivo;

* il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell'anno successivo.



Resta fermo che le "finestre" di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.



Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.



Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l'apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, semprechè entro quest'ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.



Si precisa, inoltre, che coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, come sopra indicato, ove abbiano compiuto entro il 31 dicembre dell'anno precedente un'età pari o superiore ai 57 anni.



Qualora, invece, a tale data, gli anzidetti lavoratori abbiano un'età inferiore ai 57 anni, la decorrenza della pensione sarà differita al 1° luglio dell'anno successivo.



Per coloro, infine, che maturano i 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre dell'anno (31 dicembre), l'accesso alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età posseduta al 31 dicembre, è previsto dal 1° luglio dell'anno successivo.



Per completezza, si rappresenta che il comma 11, lett. f) dell'articolo in argomento contiene un criterio delega per il Governo per definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.



Fino all'attuazione di tale principio, trova applicazione la disciplina sopra illustrata.





2.2 LAVORATORI AUTONOMI





2.2.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (articolo 1, commi 6, lett. a e comma 7)



A norma del comma 6, lett. a), a decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere alla pensione di anzianità aumenta secondo la progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.



A partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), per i lavoratori soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto, si consegue pertanto al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato 4):



- nel biennio 2008-2009, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 61 anni di età ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

- per gli anni dal 2010 al 2013, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 62 anni di età ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.



A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A saranno ulteriormente incrementati di un anno salvo differimento stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7 della legge n. 243 del 2004).



Pertanto, salvo il predetto differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 63 anni di età, ovvero, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.



Non è richiesta, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo (articolo 10, comma 6, del decreto n. 503/1992 nel testo sostituito dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 537/1993). Peraltro, ove il lavoratore autonomo svolga anche attività di lavoro dipendente, per l'accesso alla pensione, dovrà cessare tale attività (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), indipendentemente dalla gestione in cui viene liquidato il trattamento pensionistico.



2.2.2- Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)



Con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a partire dal 1° gennaio 2008 l'accesso al pensionamento di anzianità avverrà con le decorrenze di cui al comma 6, lett. c) dell'art. 1 della citata legge delega .



Ai sensi del predetto comma, le "finestre" di uscita sono così rimodulate (allegato 4):

I lavoratori che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto 2.2.1) entro:

* il secondo trimestre dell'anno (30 giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell'anno successivo.

* il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi.



Resta fermo che le "finestre" di uscita appena illustrate rappresentano la prima decorrenza possibile.



Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.



Più precisamente, ove il lavoratore decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l'apertura della prima finestra utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.



Per coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva, le finestre di accesso sono quelle sopra individuate, senza alcun'altra valutazione in merito all'età.



Si ribadisce quanto già illustrato al punto 2.1.2 in ordine alla delega al Governo di cui al comma 11, lett. f) dell'art. 1 della legge di riforma del 2004.





3 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO



Si ricorda, in premessa, che ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 "per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata ."





3.1. LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI





3.1.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. b)



Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere al pensionamento (allegato 5):



* a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;



* a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).



* con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).



Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico continuano ad utilizzarsi i coefficienti di trasformazione indicati nell'allegato 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.



L'accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).





3.1.2 Decorrenza della pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. c)



Il meccanismo di accesso differito (cd. finestre) viene esteso anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo, con esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare).



In particolare, soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che richiedono la pensione contributiva non avendo ancora raggiunto l'età di 65 anni e le lavoratrici che la richiedono prima del compimento del 60° anno di età.



Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, nel caso di pensioni contributive a:



* lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;

* lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A allegata alla legge n. 243 del 2004 incrementate di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).



Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.



Resta fermo che, le predette "finestre", rappresentano la prima decorrenza possibile. Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata anche da un qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.



In ogni caso, per i lavoratori che decidano di protrarre il rapporto di lavoro dopo la prima finestra d'uscita, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché entro quest'ultimo mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.



Va, infine, precisato che la condizione richiesta a coloro che accedono al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età, in base alla quale l'importo della pensione risultante non deve essere inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, non è un requisito per l'apertura della c.d. finestra d'uscita.



Le Sedi dovranno, quindi, verificarne la sussistenza al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.





4. LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 (articolo 1, comma 6, lett. d)





A norma del comma 6, lettera d), ai lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente col sistema contributivo.



La verifica della non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria va effettuata al momento del pensionamento.



4.1 Requisiti per il diritto (articolo 1, comma 6, lett. b ed a)



Pertanto, il diritto alla pensione, per i predetti lavoratori si consegue:



* a 60 anni, per le donne e a 65 anni, per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;



* a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari a 40 anni:

Ai fini del computo della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335).



* con un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni con i requisiti di età anagrafica previsti per i lavoratori dipendenti nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).

4.2 Decorrenza della pensione



Soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che conseguono il diritto alla pensione non avendo ancora raggiunto l'età di 65 anni, se uomini e di 60 anni, se donne.



Le finestre previste dalla lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, possono applicarsi, quindi, ai:



* lavoratori e lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;

* lavoratori che richiedono la pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A, allegata alla legge n. 243 del 2004.



Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate al punto 2.1.2 per i lavoratori dipendenti e rappresentate nell'allegato 3 alla presente circolare.



Per quanto concerne le disposizioni da applicare ai lavoratori assicurati presso la gestione separata ed iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato sull'argomento, con nota del 2 agosto 2005 si è riservato di fornire il parere richiesto, sentito, se del caso, il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.







5. REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI ED AUTONOME (articolo 1, comma 9)



In via sperimentale, dal 1° gennaio 2008al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.



Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alle legge in esame.



Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo (si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con circolare n. 108 del 7 giugno 2002).



Possono beneficiare della sperimentazione:



* le lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004. In tal caso, infatti, le predette lavoratrici conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la suddetta normativa, ai sensi dei commi da 3 a 5 dell'articolo 1 della legge in oggetto (circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, parte prima "Salvaguardia del diritto a pensione").



* le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al momento del pensionamento, in quanto tale opzione è finalizzata a consentire loro di usufruire di più favorevoli requisiti anagrafici, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008.



Rimane ferma per le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la possibilità di esercitare, nel corso della propria vita lavorativa, ovvero all'atto del pensionamento, l'opzione per il sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 108 del 7 giugno 2002. Si ricorda che tale facoltà di opzione, una volta esercitata è irrevocabile.



In quest'ultimo caso, alle lavoratrici optanti si applicano tutte le disposizioni proprie del sistema contributivo ed, in particolare, ove ne ricorrano i presupposti, i benefici riconosciuti dal comma 40, lett. c) dell' articolo 1 della legge n. 335 del 1995.



I medesimi benefici non trovano applicazione, invece, per le lavoratrici che si avvalgono della disciplina prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.



Per le donne che usufruiscono della sperimentazione, infatti, l'applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.



A tutte le lavoratrici in questione, si applicano le "finestre di accesso" illustrate ai punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.



6. LAVORATORI CUI CONTINUA AD APPLICARSI LA NORMATIVA VIGENTE



Per completezza espositiva si ribadisce quanto già chiarito con messaggio n. 22987 del 17 giugno 2005, relativamente alle categorie di lavoratori cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge delega.



1. lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, o di sola anzianità contributiva utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo (Art. 1, comma 3 - cfr. circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, parte prima: "Salvaguardia del diritto a pensione", punti 1 e 2);

lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria (Art.1, comma 8, - cfr. circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, parte prima:"Salvaguardia del diritto a pensione", punto 4);



Nel limite di 10.000 unità:



2. lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2 dell'anzidetta legge n. 223 del 1991;

3. lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell'art.2 della legge 662 (articolo 1, commi 18 e 19).



Gli assicurati di cui ai precedenti punti potranno accedere alla pensione con i medesimi requisiti e le medesime "finestre" di accesso previste dalla disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che le "finestre" stesse si collochino successivamente al 31 dicembre 2007.



In particolare, ai lavoratori di cui ai punti 2, 3 e 4, continueranno ad applicarsi le finestre di accesso di cui alla legge n. 449 del 1997 (cfr. circolari n. 2 del 5 gennaio 1998 e 81 del 9 aprile 1998) anche in periodi successivi al 2008.





IL Direttore Generale

Crecco





(Allegati omissis)

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