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Il REC è stato abolito in Emilia-Romagna

Attenzione alla normativa regionale !

Team di LegalWeb

11 Marzo 2004



E' entrata in vigore il 10/08/2003 la legge regionale n. 14 del 26 luglio 2003, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 26 luglio 2003, che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, semplificando procedimenti ed adempimenti burocratici per l'avvio e l'esercizio della suddetta attività.

A seguito dell'entrata in vigore della citata legge, cessa di avere diretta applicazione nella Regione la L. 25/08/1991, n. 287 che regolava fino ad ora la materia.

Le principali novità introdotte dalla legge di riforma sono: l'abolizione dell'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio, l'introduzione di un'unica tipologia di esercizio, definita "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione", subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e la semplificazione del processo di programmazione del settore con la conseguente eliminazione del contingentamento delle licenze.

Con l'abolizione del R.E.C., l'accertamento dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di che trattasi, non compete più alla Camera di Commercio, ma ai Comuni competenti per territorio che subordineranno il rilascio dell'autorizzazione alla sussistenza dei suddetti requisiti.

La legge di riforma si applica anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico. Non sono invece soggette ad autorizzazione le attività svolte senza fini di lucro, quelle svolte da ospedali, case di cura, asili, scuole, case di riposo e altre strutture simili. E' previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'attività svolta durante il periodo di svolgimento di manifestazioni in occasione di fiere, feste o mercati.

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dai Comuni.

Per maggiori informazioni consultare la legge regionale 26/07/2003, n. 14 sul sito Internet della Regione oppure rivolgersi ai Comuni competenti.

Il testo esteso della legge è in NORMATIVA NAZIONALE.

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