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Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive sulle acque destinate alla somministrazione

D.M. 24 marzo 2005 - Gamme delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente destinate alla somministrazione (GU n. 78 del 5-4-2005)

Team LegalWeb

07 Luglio 2005

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DECRETO 24 marzo 2005 Gamme delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente destinate alla somministrazione (GU n. 78 del 5-4-2005)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, in particolare l'articolo 4, che, in relazione ad esigenze di produzione e di consumo, conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di stabilire gamme di quantità o di capacità nominali dei contenitori rigidi di prodotti non contemplati e diverse da quelle previste negli allegati al medesimo;


Visti l' articolo 1, comma 2, l' articolo 10, comma 3, e l' articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105, che individuano criteri precisi per la conservazione, l'utilizzazione e l'etichettatura delle acque minerali;

Visti gli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, recante disciplina delle acque di sorgente;


Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;


Considerata la necessità di prescrivere un sistema di gamme per le acque minerali naturali e le acque di sorgente, in relazione alle esigenze della produzione, del mercato e di tutela del consumatore;


Decreta:

Articolo 1.

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, viene aggiunta, dopo la voce 2.1 di cui al punto 2 "Prodotti alimentari venduti a volume (valore in ml)" la seguente voce:


"2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente destinate alla somministrazione in contenitori di quantità non superiore a 500 ml: 125 - 250 - 330 - 500.".


Articolo 2.


1. Le disposizioni dell'Articolo 1 si applicano trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 24 marzo 2005


Il Ministro: Marzano


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