Igiene nei pubblici esercizi

T.A.R. Lazio, sez. II, 26 giugno 2002, n. 5904



LS 8 giugno 1990 n. 142 art. 38 l.

LS 18 agosto 2000 n. 267 art. 54 d.lg.





Il sindaco è titolare: sia di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del Governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l'altro, in materia di "sanità ed igiene", "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" (art. 38, comma 2, l. 8 giugno 1990 n. 142, vigente alla data di riferimento: v. ora l'art. 54, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), sia di poteri speciali in materia di inquinamento acustico; come, ad esempio, il potere, attribuito dal comma 2 bis dello stesso art. 38 l. n. 142 del 1990 (e ora dal comma 3 del cit. d.lg. n. 267 del 2000), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza".



Soc. Autostrade c. Com. Piedimonte S. Germano e altro



Comuni Italia 2002, 1188 (s.m.)


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