I divieti dei giochi elettronici d’azzardo

I giochi elettronici propriamente definibili d’azzardo dovranno essere rimossi e demoliti entro il 31 maggio 2004, se provvisti del nulla osta o del documento sostitutivo provvisorio, appositamente rilasciato

DECRETO 20 Gennaio 2004. Rimozione, demolizione e cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del testo unico delle leggi di P.S. di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero la loro conversione, ove tecnicamente possibile, in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c) del predetto testo unico.







IL DIRETTORE GENERALE



dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato





Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [1], e successive modificazioni ed integrazioni concernente, tra l'altro, misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;



Visto l'art. 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 [2], e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 [3], e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [4], e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 39, comma 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 [5], così come convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;



Visto il decreto interdirettoriale 11 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le regole tecniche di produzione per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931;



Visto il decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, concernente le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento nonché la verifica tecnica di conformità degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931;



Considerata la necessità di stabilire le modalità concernenti la rimozione, la demolizione e la cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) ovvero la loro conversione, ove tecnicamente possibile, in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c) del predetto testo unico;





Decreta:





Art. 1.



Ambito di applicazione del decreto



1. Il presente decreto si applica agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.



2. Ai fini del presente decreto, si intende per:



a) rimozione, il definitivo ritiro degli apparecchi di cui al precedente comma dal circuito di utilizzazione presso esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché dai magazzini degli operatori;



b) demolizione, la distruzione completa ovvero la disaggregazione fisica degli apparecchi realizzata al solo scopo di recuperare eventuali parti di ricambio;



c) cessione all'estero, l'alienazione degli apparecchi di cui al comma 1 ad operatori esteri;



d) conversione, la modifica, ove tecnicamente possibile, degli apparecchi di cui al precedente comma 1 in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.



3. Le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 devono essere comunicate all'ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato (AAMS) competente per territorio, mediante i modelli a), b) e c) allegati al presente decreto.



4. Limitatamente alle operazioni di demolizione di cui alla lettera b) del comma 2, è fatto obbligo ai soggetti di cui al successivo art. 2 di comunicare al competente ispettorato compartimentale di AAMS la data, il luogo ed i soggetti incaricati delle predette operazioni, con almeno sette giorni di anticipo, in modo da consentire all'ispettorato stesso di intervenire alle operazioni medesime con propri funzionari.







Art. 2.



Soggetti obbligati



1. I soggetti obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all'estero, ovvero alla conversione degli apparecchi di cui al precedente art. 1 sono i titolari di nulla osta rilasciati ai sensi dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di attestato di detenzione che, nel caso di apparecchi ceduti ai rivenditori, ha sostituito il nulla osta di cui al predetto art. 14-bis.



2. Sono, altresì, obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all'estero ovvero alla conversione degli apparecchi di cui all'art. 1, i produttori e gli importatori in possesso di nulla osta di distribuzione rilasciato da AAMS ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.





Art. 3.



Rimozione, demolizione e cessione all'estero



1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, ove non convertiti o convertibili ai sensi del successivo art. 4, sono rimossi e demoliti entro il 31 gennaio 2004, se non provvisti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2003, ed entro il 31 maggio 2004, se provvisti del predetto nulla osta. A tale nulla osta è equiparato il documento sostitutivo provvisorio rilasciato da AAMS.



2. L'effettuazione delle operazioni di demolizione, oltre a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, è attestata dall'invio all'ispettorato compartimentale di AAMS, competente per territorio, del modello a) allegato al presente decreto.



3. Gli apparecchi di cui all'art. 1, una volta rimossi entro i termini di cui al comma 1, possono essere ceduti all'estero anziché demoliti; in questo caso i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere al competente ispettorato di AAMS la dichiarazione di cessione all'estero mediante il modello B) allegato, corredata di copia conforme del documento unico doganale, se la cessione avviene nei confronti di operatore residente in Paesi extra UE, ovvero di copia conforme del modello "INTRA-1", recante l'attestazione della dogana competente, ove la cessione avvenga nei confronti di operatore residente nella UE.



4. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi in questione, ovvero gli attestati di detenzione, qualora gli stessi siano detenuti dal rivenditore, devono essere riconsegnati al competente ispettorato compartimentale di AAMS.





Art. 4.



Conversione degli apparecchi



1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendano convertire, ove tecnicamente possibile, gli apparecchi di cui all'art. 1, ancorché disinstallati alla data del 31 dicembre 2003, sono tenuti a presentare la dichiarazione di conversione mediante il modello C) allegato. Al competente ispettorato compartimentale sono, altresì, riconsegnati tutti i documenti autorizzatori (nulla osta o attestato di detenzione) rilasciati per gli apparecchi in questione.



2. Agli apparecchi di cui all'art. 1, convertititi in una delle tipologie previste dall'art. 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rilasciati i nuovi nulla osta ("distribuzione" e "messa in esercizio") solo previa verifica del competente ispettorato compartimentale.



3. Gli apparecchi di cui all'art. 1, convertiti nella tipologia prevista dall'art. 110, comma 6 del predetto testo unico, potranno ottenere il rilascio del nulla osta di distribuzione, ad istanza del produttore che ne cura la conversione, solo a seguito di emissione da parte di AAMS, per ogni singolo apparecchio, della certificazione di conformità prevista dall'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le procedure di cui al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003.





Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma, 20 gennaio 2004



Il direttore generale: Tino



Allegati

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