I chiarimenti del Ministro Bersani sulla abolizione del Registro degli Esercenti il Commercio

Circolare n. 3603/C del Ministero dello sviluppo economico (sugli artt. 3, 4 e 11 della Legge n. 248 del 2006)

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi

Ufficio D2 - Disciplina del commercio

Via Sallustiana, 53 00187 Roma

Tel 06/47055386 Fax 06/47055357

PROT. N. 0008426 DEL 28/09/2006

REGIONI

ASSESSORATO AL COMMERCIO

LORO SEDI

PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

ASSESSORATO COMMERCIO

LORO SEDI

COORDINAMENTO INTERREGIONALE

c/o REGIONE MARCHE

VIA TIZIANO 44

60125 ANCONA

CIRCOLARE n. 3603/C

UNIONE PROVINCE D'ITALIA

PIAZZA CARDELLI, 4

00186 R O M A

ANCI

VIA DEI PREFETTI, 46

00186 R O M A

CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

LORO SEDI

UNIONCAMERE

PIAZZA SALLUSTIO, 21

00187 R O M A



AUTORITA' GARANTE

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

P.ZZA VERDI, 6/A

00198 R O M A

CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI ED

UTENTI-

C/O MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

VIA MOLISE, 2

00187 R O M A

CONFCOMMERCIO

PIAZZA G.G. BELLI, 2

00153 R O M A

CONFESERCENTI

VIA NAZIONALE, 60

00184 R O M A

A N C D

VIA GUATTANI, 9 - PAL. B

00161 R O M A

A N C C

VIA GUATTANI, 9

00161 R O M A

CONFCOOPERATIVE

BORGO S. SPIRITO, 78

00193 R O M A

CONFINDUSTRIA

VIALE DELL'ASTRONOMIA, 30

00144 R O M A

CONFAPI

VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52

00186 R O M A

CNA

VIA GUATTANI, 13

00161 R O M A

CONFARTIGIANATO

VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 152

00184 R O M A



CASARTIGIANI

VIA FLAMINIO PONZIO, 2

00153 R O M A

CONFAGRICOLTURA

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101

00186 R O M A

COLDIRETTI

VIA XXIV MAGGIO, 43

00187 R O M A

CIA

VIA MARIANO FORTUNY, 20

00196 R O M A

FEDERPANIFICATORI

VIA ALESSANDRIA, 159/D

00198 R O M A

Oggetto: Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella

legge 4 agosto 2006, n. 248. Artt. 3, 4 e 11. Circolare esplicativa

Premessa

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti alla Direzione generale e a quanto emerso

nell'incontro tenutosi il 18 settembre u.s. con i rappresentanti regionali sugli artt. 3, 4 e 11 del

decreto legge in oggetto, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata

sulla G.U. 11 agosto 2006, n. 186, si forniscono le seguenti precisazioni .

In via preliminare, si richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 4, della legge il quale dispone

che: "Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai

principi e alle disposizioni di cui al comma 1, entro il 1° gennaio 2007"

Per effetto della citata disposizione, la presente circolare è riferita alla legislazione statale

in materia di commercio ancora vigente negli ambiti territoriali nei quali non sia stata esercitata

dalle Regioni o dalle Province Autonome la potestà legislativa sulla materia del commercio per

effetto dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ove detta potestà sia stata esercitata, restano vigenti fino al predetto termine di cui all'art. 3,

comma 4, le disposizioni legislative e regolamentari emanate dagli enti territoriali.



1 Art. 3, comma 1

" Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della

concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà

di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme

funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo

ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio

nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione,

le attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di

somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

(..)"

1.1 La parte preliminare dell'articolo individua le finalità del provvedimento con riferimento

alla distribuzione commerciale, i principi costituzionali a garanzia dell'intervento e l'ambito

della materia interessata.

Gli obiettivi del provvedimento sono quelli di garantire un regime di libera concorrenza

secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,

nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di

acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

In tal senso vengono richiamate le fonti costituzionali della potestà legislativa dello Stato,

ossia la "tutela della concorrenza" e la "determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale".

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 3 individua le attività economiche alle quali si

applicano le disposizioni del provvedimento.

Con riferimento agli ambiti territoriali nei quali vige la disciplina statale, trattasi, visto il

richiamo alle "attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande", delle attività di commercio

all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa, delle attività al dettaglio svolte tramite forme speciali

di vendita, dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree pubbliche di cui al d. lgs. n. 114,

nonché dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto

1991, n. 287.

Le disposizioni in discorso, quindi, non hanno effetti sulle attività espressamente escluse

dall'applicazione della disciplina del citato d. lgs. n. 114 (cfr. art. 4, comma 2) e sulle

attività commerciali disciplinate da leggi di settore (ad es. d. lgs. 24 aprile 2001, n. 170).

2. Art. 3, comma 1, lettera a)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): a) l'iscrizione a

registri abilitanti ovvero il possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di

attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della

somministrazione degli alimenti e delle bevande (..)"

2.1 In nome del principio costituzionale della tutela della concorrenza la disposizione statale

intende intervenire con l'introduzione di strumenti atti a promuovere l'assetto

concorrenziale del mercato. A tal fine sancisce alcuni principi per garantire in forme

appropriate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito dei rapporti che

per la loro diretta incidenza sul mercato devono essere tutelati da pratiche

anticoncorrenziali. Intende, altresì, ridurre gli squilibri che possano inibire il corretto

sviluppo del settore e l'equilibrio economico generale.

La norma, quindi, sancisce che, ai fini dell'avvio delle attività economiche disciplinate dal

provvedimento, vigono due prescrizioni: a) non servono iscrizioni a registri abilitanti; b) non

serve il possesso di requisiti professionali, salvo che riguardino il settore alimentare e la

somministrazione di alimenti e bevande.

2.2 La disposizione su riportata, negli ambiti territoriali nei quali vige la disciplina statale,

determina le conseguenze che si riportano nel prosieguo.

2.2.1 La prescrizione che sancisce il divieto del possesso dell'iscrizione a registri abilitanti si

riferisce al Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di

alimenti e bevande di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, espressamente

richiamato dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non esistendo nella disciplina

vigente alcun altro Registro abilitante ai fini dell'avvio delle attività oggetto delle

disposizioni in discorso.

Di conseguenza, il Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione

di alimenti e bevande è da ritenersi soppresso dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del

decreto legge n. 223, convertito nella legge 6 agosto 2006, n. 248.

Per effetto della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, deve ritenersi soppresso anche il requisito del

superamento degli esami presso le Camere di commercio previsto dall'art. 2, comma 2,

lettera c), ultimo periodo, della citata legge n. 287, direttamente finalizzato all'iscrizione.

Con riferimento a quanto precisato, si richiama il parere della scrivente 1 agosto 2006, n.

7084, in risposta ad un quesito dell'Unioncamere, con il quale, riguardo alle problematiche

relative al periodo transitorio, si è ritenuto, al fine di non pregiudicare gli interessi e le

aspettative dei cittadini che hanno presentato istanza presso le Camere di commercio in data

antecedente al 4 luglio 2006, che i relativi esami possano essere svolti e che il superamento

dei medesimi possa essere ritenuto valido ai limitati fini del riconoscimento del requisito

professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2.2.2 I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in

vigore del citato decreto legge n. 223, possono essere ritenuti in possesso del requisito

professionale.

2.2.3 A seguito della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande e degli esami, il requisito della pratica commerciale,

ovvero l'avere "prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese

esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati

addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di

coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore"

(cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287), può essere ritenuto valido ai fini

della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale, analogamente a quanto

già previsto ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare dal d. lgs. n. 114

(cfr. art. 5, comma 5, lett. b).

2.2.4 L'art. 3, comma 1, lett. a), fa salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore

alimentare e quello della somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò significa che ai fini dell'accesso all'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore

alimentare e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande il possesso dei requisiti

professionali resta obbligatorio.

Trattasi, in base alle norme attualmente vigenti, dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5,

lettere a) e b), del d. lgs. n. 114, per l'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare e

di quelli previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c), con esclusione ovviamente dell'esame, e

dall'art. 2, comma 3, con esclusivo riferimento alla pratica commerciale, della legge n. 287,

per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2.2.5 Per effetto delle nuove disposizioni la verifica del possesso e della validità dei requisiti

professionali ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è

competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, spetta l'onere di attivare tutte le procedure

necessarie alla verifica secondo le disposizioni vigenti, in caso di istanze, dichiarazioni di

inizio di attività o comunicazioni che riguardino il settore della somministrazione di alimenti

e bevande.

Ai predetti enti spetta, altresì, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità previsti

dall'art. 2, comma 4, della legge n. 287 ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande.

Con riferimento a quanto sopra, si richiama l'attenzione su quanto disposto in materia di

semplificazione amministrativa dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni; nonché, in materia di dichiarazioni sostitutive, dal D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, con particolare riguardo agli artt. 38, 46 e 47 in materia di autocertificazioni, nonché

all'art. 76 applicabile in caso di dichiarazioni mendaci.

Allo stato attuale, infatti, nel caso di avvio di attività di somministrazione di alimenti e

bevande, il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti può essere

comprovato con dichiarazioni sottoscritte dal soggetto interessato, ferme restando in capo al

Comune, competente per territorio, le opportune verifiche nei termini e secondo le modalità

previste dalle norme vigenti.

3 Art. 3, comma 1, lett. b)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): b) il rispetto di

distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima

tipologia di esercizio (..)"

3.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della

prescrizione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali

appartenenti alla medesima tipologia di esercizi.

Di conseguenza, con riferimento alle attività commerciali di vendita e di somministrazione,

oggetto della norma (cfr. punto 1.1), non sono ammissibili previsioni normative o

programmazioni che stabiliscano un vincolo fondato sulla distanza fra gli esercizi.

4. Art. 3, comma 1, lett. c)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): c) le limitazioni

quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva

la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (..)"

4.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della

prescrizione di limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi

commerciali fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare.

In conseguenza dell'utilizzo, nel contenuto testuale della norma, dei termini "esercizi

commerciali" e "settore alimentare e non alimentare" si ritiene che la disposizione sia

riferita agli esercizi di vendita in sede fissa e che non comporti conseguenze sulla

programmazione del territorio nel caso di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche.

Il principio introdotto intende impedire che all'interno del settore alimentare o non

alimentare siano posti obblighi, riserve o limitazioni con riferimento ai prodotti esitabili,

fatto salvo, ovviamente, il rispetto, ove sussistano, dei requisiti igienico sanitari previsti.

La prescrizione va riferita, quindi, anche ai casi di eventuale programmazione territoriale

caratterizzata dalla previsione di ulteriori suddivisioni all'interno del settore merceologico

alimentare o non alimentare, con riferimento a categorie merceologiche.

Si ritiene che il principio enunciato a tutela della concorrenza non sia applicabile nel caso in

cui prescrizioni relative a limitazioni dell'assortimento merceologico siano emanate per

finalità di valorizzazione e salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico,

archeologico, artistico o ambientale e, pertanto, per finalità costituzionalmente garantite.

5. Art. 3, comma 1, lett. d)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): d) il rispetto di

limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello

territoriale sub regionale (..) "

5.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della

prescrizione del rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul

volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Non sono pertanto ammissibili eventuali programmazioni fondate sulla fissazione di volumi

di vendite o quote massime di mercato, comunque individuate, riferite ad ambiti territoriali

predefiniti, che non trovano riscontro nella normativa e nella giurisprudenza statale e

comunitaria riguardante la tutela della concorrenza.

Una programmazione che preveda una siffatta valutazione, può determinare, infatti,

ingiustificate distorsioni della concorrenza, in quanto è in grado di impedire la crescita delle

imprese e il conseguimento di economie di scala che, nei contesti di mercato caratterizzati

dalla presenza di qualificati concorrenti, possono condurre a benefici per i consumatori.

Tale programmazione avrebbe l'effetto, pertanto, di limitare l'esercizio dell'attività

imprenditoriale senza tutelare la concorrenza e i consumatori, recando al contrario un

potenziale danno agli stessi.

6. Art. 3, comma 1, lett. e) ed f)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114 (..) sono svolte senza (..): e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali,

a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni

preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite

promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei

periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (..)".

6.1 In nome del principio costituzionale della tutela della concorrenza, la disposizione

liberalizza le vendite promozionali, per consentire ai consumatori di accedere a prezzi

vantaggiosi e alle imprese di operare con la massima libertà di iniziativa.

Detta modalità di offerta, pertanto, non può essere soggetta a limitazioni temporali,

quantitative e procedurali.

L'unica limitazione ammissibile concerne la fissazione di un periodo antecedente a quello di

svolgimento delle vendite di fine stagione nel quale le vendite promozionali possono essere

vietate.

6.2 Per quanto concerne la parte della disposizione che, nel prevedere la possibilità di stabilire

limiti alle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine

stagione, fa rinvio al caso dei "medesimi prodotti ", si precisa che l'espressione è correlata

alla circostanza che le due diverse modalità di vendita possono avere ad oggetto prodotti non

necessariamente coincidenti. Da ciò consegue che il termine "medesimo" va inteso come

riferito non al singolo prodotto ma alla medesima merceologia di prodotti stagionali o di

moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione.

6.3 Considerato che ogni forma di promozione deve essere svolta dall'imprenditore in modo

corretto, con particolare riguardo alla chiarezza e alla veridicità delle informazioni da fornire

all'eventuale acquirente, resta ferma la disposizione di cui all'art. 15, comma 5, del d. lgs. n.

114 che prevede che "lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale

sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto". Al riguardo si precisa

che non è contenuto nell'art. 15, l'obbligo di indicazione del prezzo scontato o ribassato: è

evidente, comunque, che per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità

dei prezzi, conseguentemente al combinato disposto degli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 114, è

necessario indicare in caso di vendita promozionale, oltre al prezzo di vendita originario e

alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato.

7 Art. 3, comma 2

"Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine

stagione".

7.1 Come espressamente previsto, restano compatibili con il principio di tutela della concorrenza

e, quindi, vigenti le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine

stagione. Trattasi, nel primo caso, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 6 aprile 2001, n.

218, e, nel secondo caso, delle disposizioni emanate dagli enti territoriali regionali, in

attuazione dell'art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 114, in materia di vendite di fine stagione.

Con riferimento alle vendite correlate ad eventi straordinari ed eccezionali dell'azienda (c.d.

vendite di liquidazione), resta ferma la competenza degli enti territoriali regionali a valutare

l'eventuale emanazione di disposizioni confermative o correttive della normativa vigente nel

rispetto dei principi a tutela della concorrenza introdotti dall'art. 3.

8 Art. 3, comma 1, lett. f-bis)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): f-bis) il divieto o

l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di

gastronomia presso l'esercizio di vicinato , utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con

l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni

igienico-sanitarie".

8.1 La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente

solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore

merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere

vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del

servizio assistito di somministrazione. Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella

disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività

consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il

consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.

In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non

prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce, all'art. 1,

comma 1, che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si

esplicita in "tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o

in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".

Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non

possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di

somministrazione , né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il

servizio assistito.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l'effettiva applicazione

della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo negli esercizi

di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva

del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

9 Art. 3, comma 3:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le

disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione

commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1"

9.1 Per effetto dell'art. 3, comma 1, lettera a), come precisato al punto 2.2 il Registro degli

esercenti il commercio e i relativi esami presso le Camere di commercio, ai fini

dell'ottenimento dell'iscrizione sono soppressi, a far data dal 4 luglio 2006.

Stante la norma di cui all'art. 3, comma 3, del decreto sono da ritenersi, quindi, abrogati i

seguenti articoli: artt. 1, 2, 4, 8 e 10 della legge 11 giugno 1971, n. 426; gli artt. 1, 2, 3, 4,

5, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27 e 29 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e

l'art. 2, comma 2, della legge 5 gennaio 1996, n. 25.

Sono da ritenersi, invece, soppressi tutti i termini e le locuzioni che citano il Registro e gli

esami suddetti, contenuti nei testi delle disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Trattasi dei termini e delle locuzioni contenuti nell'art. 2, nell'art. 3 comma 1, nell'4,

comma 1, lettera b), e dell' art. 7 della legge n. 287;

9.2 Con riferimento all'ultimo periodo del punto precedente e, nello specifico, alle soppressioni

di testo indicate, si precisa che, in base alla nuova disciplina, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione e della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività, nonché ai

fini della voltura e della decadenza e revoca del titolo per l'esercizio dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, ove le disposizioni richiamano la circostanza del

possesso o della perdita del requisito della iscrizione nel Registro, il rinvio è da intendersi

riferito al possesso o alla perdita dei requisiti per l'avvio e per l'esercizio dell'attività

previsti dall'art. 2, commi 2 e 4, della legge n. 287.

9.3 Per effetto dell'art. 11 del decreto sono soppresse le commissioni provinciali e comunali

istituite dall'articolo 6 della legge n. 287. Stante il disposto dell'art. 3, comma 3, è da

ritenersi abrogato l' art. 6 della legge n. 287. Sono da ritenersi soppressi, invece, tutti i

termini e le locuzioni che citano le commissioni in discorso, contenuti nei testi delle

disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287 e nell'art. 2 della citata legge n. 25. Trattasi

delle disposizioni di cui all'3, commi 1 e 5; all'art. 5, comma 2, della legge n. 287 e all'art.

2, comma 1, della legge n. 25.

10 Art. 4, comma 2-bis

"E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei

prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi

dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza

delle prescrizioni igienico-sanitarie".

10.1 La disposizione consente il consumo sul posto nel caso di tutti i titolari di impianti di

panificazione, sia quelli già in attività autorizzati in base alla legge n. 1002 del 1956 sia ai

nuovi impianti soggetti a dichiarazione di inizio attività . Con riferimento alle modalità

applicative della disposizione, si rinvia quanto precisato al punto 8.

11 Art. 11, comma 1

"Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n.

287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi

procedimenti amministrativi"

11.1 Trattasi della commissione comunale nei comuni con popolazione superiore a diecimila

abitanti e della commissione provinciale nei comuni con popolazione non superiore a

diecimila abitanti, istituite dall'art. 6 della legge n. 287 (cfr. anche all'art. 3, commi 1 e 5 e

art. 5, comma 2). Per effetto della soppressione sancita dall'art. 11, comma 1, del decreto

gli atti di programmazione sono adottati dagli enti locali competenti per territorio sulla base

delle disposizioni di cui alla citata legge n. 287. Resta fermo, ovviamente, il rispetto delle

norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla citata legge n.

241 e successive modificazioni.

12 Art. 11, comma 3

"Della commissione giudicatrice prevista dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e

successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti di affari in

mediazione"

12.1 La disposizione prevede l'esclusione degli iscritti nel ruolo degli agenti di affari in

mediazione dalla commissione giudicatrice prevista dall'art. 1 del D.M. 7 ottobre 1993, n.

589, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 21 dicembre 1990, n. 300,

concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo.

Di conseguenza le commissioni di esame a far data dal 4 luglio 2006 sono costituite da soli

tre membri ( il Segretario Generale della Camera di commercio, che la presiede, e due

docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame),

invece dei precedenti cinque con l'esclusione, quindi, dei rappresentanti della categoria

interessata.

IL MINISTRO




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