Zucchero sfuso nei bar: ecco i chiarimenti del Ministero

Il divieto riguarderebbe le zuccheriere con il coperchio apribile

Il decreto legislativo n. 51/2004 del 20 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004 ed emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 2001/111/Ce (relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana) ha previsto il divieto all'utilizzo dello zucchero sfuso nei locali pubblici.

Nel dettaglio, l'art. 2, lettera f recita che "lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati". Per i trasgressori la norma prevede multe salate, da 2 mila a 6 mila euro.

Tuttavia, il Ministero delle Attività produttive con la nota n. 769422 del 28 maggio 2004 ha precisato che la legge "ha vietato l'uso delle zuccheriere con il coperchio apribile", mentre sarebbero utilizzabili, in quanto conformi, le zuccheriere "dosatrici".

Ne deriva che, oltre alle bustine, sarebbero consentite nei bar anche le zuccheriere chiuse con dosatore, anche se non esiste una loro descrizione precisa.

Nel dubbio, la prudenza è d'obbligo, vista l'entità della sanzione.


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