Versamenti previdenziali più cari nel 2018, l’aliquota arriverà al 24%

Norme&fisco –

Una mini guida alle scadenze e alle modalità di versamento dei contributi Inps dovuti dai titolari di impresa individuale e dai loro collaboratori familiari. Con i nuovi minimi per il 2013 e le modifiche previste per i prossimi anni

A nche quest'anno ogni tre mesi si presenta l'impegno del versamento della quota minima del contributo previdenziale per gli esercenti attività del terziario (commerciali o turistiche) e artigianali. La somministrazione di alimenti e bevande rientra tra le attività commerciali, mentre quella della preparazione di gelati rientra nelle attività artigianali (per chi è iscritto al relativo albo).

Quote fisse minime
Le prime due scadenze sono state il 16 febbraio, per il pagamento della quarta quota dell'anno passato secondo i vecchi importi, e il 16 maggio per la prima quota del 2013 secondo le nuove e più elevate aliquote (vedi tabella nella pagina seguente). Il minimale dell'ultima colonna a destra rappresenta il reddito minimo su cui va calcolato il contributo e corrisponde a un contributo minimo annuo, diviso in quattro rate, di 840,35 euro ciascuna per il terziario e di 836,90 euro ciascuna per l'artigianato. Le scadenze successive sono fissate per il 20 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio del 2014.
Sono previste riduzioni del 3% sulle aliquote indicate per i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, fino al mese di compimento di tale età mentre i pensionati Inps con più di 65 anni hanno diritto, su domanda, alla riduzione del 50% dei contributi.
Gli scaglioni indicati in tabella e le indennità di maternità sono ragguagliate al mese se l'attività è iniziata o cessata nel corso dell'anno (ad eccezione del massimale per i soggetti privi di anzianità contributiva ante '96, che non è frazionabile). I contributi per i collaboratori familiari e per il coniuge di azienda coniugale sono calcolati e pagati direttamente dal titolare d'impresa, che ne espone i dati nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RR). Nessun obbligo spetta quindi al collaboratore o coniuge.
Gli importi dei minimali e massimali sono rivisti ogni anno in funzione dell'andamento del costo della vita. L'aliquota dei contributi aumenterà dello 0,45% dal 2014 al 2018, fino a raggiungere il 24%.
Dal 2014 è prevista la cancellazione del contributo dello 0,09% dovuto dai commercianti per il finanziamento dell'indennizzo corrisposto a chi cessa anticipatamente l'attività, eliminando così la differenza attualmente esistente tra terziario e artigianato.
Dal 2018, inoltre, verranno meno l'aliquota ridotta a favore dei collaboratori di età inferiore a 21 anni e la maggiorazione dell'1% dell'aliquota dovuta per il secondo scaglione.

Redditi oltre il minimo
Se il reddito supera l'importo minimo stabilito, vanno versate le quote variabili in funzione del reddito in tre parti: un primo acconto il 16 giugno, un secondo acconto il 30 novembre e il saldo dovuto per l'anno precedente 16 giugno dell'anno successivo.
Sono tenuti al versamento i titolari di impresa individuale, i collaboratori di impresa familiare, i coniugi dell'azienda coniugale e gli altri soggetti indicati nel riquadro di pagina 74, purché l'attività esercitata nell'ambito dell'impresa sia abituale e prevalente rispetto al totale dell'attività lavorativa.
Il reddito di riferimento, ai fini del calcolo dei contributi da versare, è dato dalla somma dei seguenti redditi denunciati ai fini fiscali (al lordo delle imposte):
1. reddito d'impresa individuale;
2. per i collaboratori familiari o coniugi di azienda coniugale: quota di reddito loro attribuita;
3. reddito di partecipazione in società di persone, come indicato nella dichiarazione dei redditi personale (quadro RH);
4. per i soci di Srl: reddito di impresa della società moltiplicato per la percentuale di partecipazione alla divisione degli utili; se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare, si considera il reddito dell'ultima dichiarazione presentata.
Se un soggetto possiede più tipologie di tali redditi, il contributo è calcolato sulla somma di tutti i redditi provenienti da impresa o da partecipazione in impresa e non solo sui redditi generati dall'attività che dà titolo all'iscrizione. Per esempio, se un socio operativo di Srl è anche socio accomandante di una Sas, dovrà calcolare il contributo sul totale dei due redditi, anche se per il secondo non è iscrivibile alla gestione previdenziale.

Modalità di versamento
I versamenti tramite modello F24, obbligatoriamente per via telematica per i soggetti titolari di partita Iva, sono da effettuarsi come segue:
a. fino a concorrenza del minimale alle seguenti quattro scadenze: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell'anno successivo;
b. gli importi eccedenti il minimale vanno indicati nel quadro RR della dichiarazione dei redditi personale e devono essere versati con le stesse modalità e con gli stessi termini del saldo delle imposte dirette;
c. è dovuto inoltre un acconto sull'anno in corso, da versare negli stessi termini degli acconti delle imposte dirette, pari al 100% dei contributi che sarebbero dovuti per l'anno in corso calcolati sui redditi dell'anno precedente e suddiviso in due rate uguali: la prima da versarsi entro il 16 giugno (rinviabile al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4% e rateizzabile), la seconda entro il 30 novembre (non rateizzabile). In pratica si prende il reddito dell'anno precedente, si toglie il minimale dell'anno in corso e si calcola il contributo in acconto applicando i nuovi scaglioni e le nuove aliquote. L'importo risultante si divide in due.

Le rateizzazioni
Il contribuente può pagare in rate mensili le somme dovute sia a titolo di saldo dei contributi dell'anno precedente (da pagare entro il 16 giugno) sia di primo acconto per l'anno in corso. Il numero di rate è libero, ma il pagamento va completato entro il mese di novembre dello stesso anno e non si possono saltare dei mesi: se si scelgono due rate dovranno essere versate nei primi due mesi (giugno e luglio o luglio e agosto, se i versamenti partono da luglio), tre rate nei primi tre mesi ecc.  Le rate devono essere arrotondate al centesimo di euro e devono essere versate la prima entro i termini normali, dalla seconda in poi entro il giorno 16 dei mesi successivi o dal giorno 31 dello stesso mese se il soggetto non ha una propria partita Iva (come taluni soci di società). Se inferiori a 1,03 euro, gli interessi non vanno versati. Nel modello F24 di pagamento di ciascuna rata il contribuente deve indicare la rata che sta versando e il totale delle rate (1/4, 2/4 ecc.). Le quote capitale delle rate devono essere tutte di uguale importo, mentre differenti saranno gli interessi da calcolare su ogni singola rata: agli importi rateizzati si applica il tasso del 4% annuo, dividendo l'importo dovuto per il numero delle rate e applicando l'interesse dello 0,33% per ogni mese a ogni singola rata.

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