Un bar nel condominio? Difficile vietarlo

Norme&Fisco –

Una recente sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che il divieto di installare nei locali dell’edificio una attività ha valore solo se è stato espressamente accettato in forma scritta dal proprietario della porzione immobiliare

Non si può vietare a un condomino di far adibire a bar i propri locali. Ma se dall'attività derivano rumori e immissioni sonore in genere superiori ai valori di legge, non si può negare a un altro condomino di presentare domanda di risarcimento danni. Questi i termini della sentenza 22892/2013 della Corte di Cassazione, intervenuta su una lite tra due condomini. Il primo si lamenta dell'intollerabile disturbo causato fino a tarda notte da un esercizio, con vendita di alcolici, situato in un locale dello stesso edificio di proprietà dell'altro condomino.
Il regolamento di condominio e una delibera condominiale vietavano di installare nei locali dell'edificio attività che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, e rovinare il decoro e la tranquillità del palazzo. La delibera limita di fatto i diritti di uso delle proprietà individuali, ma per essere applicabile deve esser stata accettata in forma scritta dal soggetto. Qui un punto importante. La delibera assunta da tutti i condomini, anche delegati, è valida, ma non può imporre limiti alla proprietà se il delegato non ha una specifica delega ad accettare questa restrizione. Così come previsto dall' articolo 1350 del Codice civile, devono infatti farsi per iscritto, sotto pena di nullità, anche gli accordi che modificano i diritti di uso sui beni immobili. Quindi l'apertura di un bar nell'edificio è possibile. Se però un condomino viene disturbato da rumori e schiamazzi che arrivano da lì, può chiedere il risarcimento dei danni morali, biologici (come stress o insonnia) e patrimoniali: perché le immissioni superiori alla soglia di normale tollerabilità durante le ore notturne possono portare a un deprezzamento del valore del suo immobile.

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