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Che cosa è la querela e dove sporgerla

Come definire la querela?

E' una semplice dichiarazione tramite la quale un soggetto domanda all'autorità penale di indagare su un reato di cui è stato vittima.

Proprio perchè consiste in un atto di volontà discrezionale della vittima, la querela è riservata ai reati meno gravi fra quelli previsti dalle leggi penali.

Infatti, in caso di reati punibili a querela, se la querela non viene sporta, l'autore dell'infrazione rimane impunito.

La querela può essere presentata in forma orale o in forma scritta. Nel primo caso, chi riceve la querela (Commissariato di Polizia o stazione dei Carabinieri) deve redigere un verbale, che verrà sottoscritto dal querelante. Nel secondo caso, l'atto di querela dovrà essere sottoscritto personalmente dal querelante o dal suo avvocato di fiducia. È possibile ottenere una copia dell'atto che ne possa provare il deposito.

Per i minori il diritto di querela è esercitato dai genitori.

Dove si può sporgere querela?

Le alternative sono Polizia, Carabinieri, uffici della Procura del più vicino Tribunale ed infine, recentemente, anche Giudice di Pace. Chi riceve la querela deve controllare data e luogo della presentazione e - condizione indispensabile - deve poter identificare la persona che la propone.

In caso di diffamazione commessa da più soggetti che mirano a danneggiare l'attività di un pubblico esercizio, il gestore-vittima può denunciare un solo reo? No. Non è possibile sporgere querela contro uno solo degli autori di un reato (art. 123 codice penale). In effetti, la querela sporta contro "un presunto colpevole" è automaticamente estesa a tutti gli altri soggetti coinvolti.

Ovviamente invece non è richiesta la precisa conoscenza del soggetto da parte del querelante tanto che la querela può essere diretta sia a "noti" che a "ignoti".

Attenzione alle scadenze! La vittima di reato che intenda proporre querela deve farlo entro il termine perentorio di tre mesi. Da quando? L'art. 124 del nostro codice penale stabilisce dalla notizia del fatto che costituisce il reato. Il reato può essere infatti scoperto anche qualche tempo dopo la sua commissione: il termine dei 90 giorni decorre allora dal momento dell'effettiva conoscenza del fatto da parte della vittima (pensiamo alla truffa).

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