Spettacoli negli alberghi e autorizzazioni

I presupposti del reato previsto dall’art. 666 c.p. (“Spettacoli e intrattenimenti privi di licenza”)

È configurabile il reato di cui all'art. 666 c.p. - spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza - a carico del gestore di un albergo il quale allestisca nel proprio locale intrattenimenti musicali, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'autorità. Infatti, detta licenza, essendo finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in luoghi aperti al pubblico, deve ritenersi necessaria ogniqualvolta i trattenimenti o gli spettacoli si svolgano nell'esercizio di attività imprenditoriali. (Nella fattispecie si trattava di uno spettacolo di musica dal vivo allestito al gestore di un albergo all'interno del suo locale; la S.C., in applicazione del principio di cui in massima ed in accoglimento del ricorso proposto dal p.m., ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione - pronunciata dal g.i.p. presso la pretura con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" - ritenendo trattarsi di condotta riferibile all'esercizio di un'attività imprenditoriale).

Cassazione penale, sez. I, 3 ottobre 1997, n. 10610

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