Sicurezza del luogo di lavoro

La gestione di terzi della sicurezza esclude la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del dipendente?

Con la sentenza dell'11 aprile 2005 n. 7360 la Corte di Cassazione ha chiarito di chi sono le responsabilità nel caso in cui si verifichino degli infortuni e quindi dei danni ai dipendenti sui luoghi di lavoro.

In particolare, la Corte ha statuito che il datore di lavoro (imprenditore) è tenuto a rispondere dei danni anche nel caso in cui abbia la gestione della sicurezza nel cantiere sia stata affidata a terzi.

Il principio in esame si allinea al contenuto dell'art. 2087 del codice civile, secondo cui l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio della sua impresa tutte quelle misure volte a tutelare la integrità fisica dei lavoratori.

Occorre infine rilevare che l'obbligo dell'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare il lavoratore non viene meno neppure nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese.


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