Si restringe l’obbligo di avere un buttafuori

norme&fisco –

Un nuovo decreto ministeriale ha circoscritto il dovere di dotarsi di personale addetto ai servizi ai soli locali di trattenimento e spettacolo. Vengono quindi esentati quelli che svolgono queste attività in modo occasionale

Ancora novità per le regole sui buttafuori. L’obbligo di dotarsi di personale addetto ai servizi di controllo non riguarda più qualsiasi locale che ospiti spettacoli o intrattenimenti; resta valido solo per i locali di trattenimento, quelli destinati a trattenimenti e attrazioni varie con aree ubicate in esercizi pubblici e attrezzate ad accogliere spettacoli con capienza superiore a 100 persone, le sale da ballo e le discoteche.
Si restringe dunque la platea di locali soggetti alla legge 94/2009, che aveva imposto l’obbligo di buttafuori a tutte le attività disciplinate dall’articolo 68 del Tulps. Con il decreto ministeriale del 30 giugno scorso si specifica infatti che le disposizioni di quella legge si applicano prendendo come base di partenza la regola tecnica della prevenzione incendi (decreto ministeriale 19 agosto 1996, art.1 comma 1).
I pubblici esercizi erano stati chiamati in causa dalla circolare del 17 novembre 2010 n. 557, con cui il ministero dell’Interno aveva chiarito che il buttafuori doveva essere presente in tutte le «attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico, nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (per esempio discoteche, cinema, teatri) e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale spettacoli».
Ora è arrivata la marcia indietro: per gli esercizi pubblici, l’ambito di applicazione torna a essere quello dei locali che svolgono attività di trattenimento o spettacolo.

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