Si amplia la deducibilità per chi versa al fondo di previdenza complementare

Norme&fisco –

Diventa operativa dal 2012 la possibilità – per chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 1° gennaio 2007 – di dedurre dal reddito una cifra maggiore anche del 50% rispetto alla soglia comunemente fissata

Aumenta (fino al 50% in più) il tetto di deducibilità per chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 1° gennaio 2007 e ha aderito a una forma di previdenza complementare. Dal sesto anno successivo di impiego - quindi proprio dal 2012 - questi lavoratori possono aumentare il limite di deducibilità della contribuzione versata al fondo. I contributi versati sono di regola deducibili dall’Irpef fino a 5.164,57 euro all’anno. Questo significa che tali somme vanno ad abbattere il reddito imponibile, cioè l’ammontare sul quale si calcolano le imposte da pagare.
Per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo l’avvio della riforma della previdenza complementare (D.lgs. 252/05) è stato previsto un regime di deducibilità fiscale in deroga, che vale per i primi cinque anni di occupazione.

Imposte più basse
La regola in questione consente di potersi costruire un ulteriore plafond di deducibilità (oltre a quello ordinario) pari alla differenza tra 25.822,85 euro e quanto effettivamente versato al fondo nei primi cinque anni di iscrizione.
Il limite massimo di ulteriore dedicibilità è fissato in 2.582,29 euro annui. Il tetto di deducibilità può insomma alzarsi fino a una massimo di 7.746,86 euro (perché mai queste cifre non possano mai essere dei valori “normali”, tipo 7.750 o 7.800 euro, resta un mistero impenetrabile, ndr).
Questo “bonus” può essere speso entro i 20 anni fiscali successivi al quinto (cioè dal sesto al 25esimo).

Il calcolo in pratica
Così, ad esempio, un dipendente di prima occupazione che dal 2007 al 2011 ha versato contributi per un totale di 15.822,85 euro, a partire dal 2012 (e fino al 2031), può usare in deduzione dal proprio reddito complessivo un bonus di 10mila euro (differenza tra 25.822,85 e la cifra versata). Lo potrà utilizzare, fino al suo esaurimento, in aggiunta (ma non oltre 2.582,29 euro) al limite di deduzione ordinario pari a 5.164,57 euro, ogni anno in cui supererà i 5.164,57 euro di contribuzione versata al fondo complementare.

GLOSSARIO
TFR (Trattamento fine rapporto)
Somma trattenuta dal datore di lavoro dalla retribuzione del lavoratore dipendente e restituita al termine del rapporto. Il Tfr corrisponde al 6,91% della retribuzione lorda e si rivaluta, al 31 dicembre di ogni anno, applicando un tasso costituito dall’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat (inflazione).
La riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2007 prevede per i dipendenti del settore privato la destinazione del Tfr alla previdenza integrativa anche attraverso il meccanismo del conferimento tacito.
Il Tfr dei dipendenti del settore privato che nei sei mesi successivi all’assunzione non hanno comunicato al datore di lavoro la propria scelta viene destinato a previdenza complementare.

Previdenza complementare
Forma di previdenza volontaria in aggiunta a quella obbligatoria, realizzata tramite fondi di pensione che hanno lo scopo di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici e integrare e completare le pensioni pubbliche. Il sistema si basa sui principi di volontarietà e di libertà di adesione.
I contributi versati da ogni iscritto vengono accantonati su un conto previdenziale individuale. Rivalutati nel tempo grazie alla gestione finanziaria, formano un montante individuale che alla scadenza va ad alimentare la pensione integrativa.

Deducibilità
Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l’imponibile fiscale.

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome