“Sforbiciato” il bonus produttività

Norme&fisco –

Confermata anche per il 2012 l’aliquota sostitutiva del 10% sui compensi da lavoro straordinario, ma con limiti più restrittivi. Il reddito massimo percepito scende da 40 a 30mila euro lordi l’anno, per un massimo di 2.500 euro a persona

Ancora un cambio per il bonus produttività, che vede restringersi la platea dei beneficiari, l’importo detassabile e le risorse disponibili. L’agevolazione, introdotta nel 2008 (art.2, comma 1, Dl 93/08) e poi prorogata di anno in anno con continui ritocchi alle regole, ha in teoria il duplice scopo di incrementare la produttività del lavoro e accrescere il potere d’acquisto delle famiglie. Prevede infatti che i salari incentivanti abbiano una tassazione molto favorevole, sotto forma di un’aliquota sostitutiva (10%) dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali.
L’aliquota fiscale ridotta si è applicata l’anno scorso alle retribuzioni premiali corrisposte ai lavoratori che nel 2010 non avevano superato i 40mila euro lordi (nei due anni precedenti il tetto era fissato a 35mila euro), nel limite di 6mila euro lordi.

Limiti abbassati

Con le modifiche portate dal decreto attuativo per il 2012 (Dpcm del 23 marzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio), i limiti d’importo sono scesi a 2.500 euro, quelli di reddito a 30mila euro. In più, le risorse stanziate per il 2012 (835 milioni di euro) per il 2013 sono state tagliate a 263 milioni (-70%) dalla legge 183/2011.
Il bonus, ricordiamo, è applicabile solo dove sono stati raggiunti accordi territoriali. L’anno scorso le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro firmatarie del contratto nazionale del Turismo hanno sottoscritto un accordo quadro per la detassazione dello straordinario. Al datore basta applicare l’imposta sostitutiva e dichiarare nel Cud che “le somme sono correlate a incrementi di produttività” ed “erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale”.
Nel caso di lavoratori assunti nel 2011 o nel 2012, o titolari di più rapporti part-time, se non è stato effettuato il conguaglio complessivo dei redditi il datore deve chiedere un’attestazione scritta del reddito da lavoro dipendente erogato da altri sostituti d’imposta nel 2011.

Approfondimento
I compensi interessati
Ecco i principali istituti che beneficiano dell’aliquota al 10%: trattamento economico per il lavoro straordinario, premio di risultato, compensi per clausole flessibili, quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, lavoro a turno, maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal Ccnl Turismo, lavoro supplementare, lavoro supplementare o festivo anche svolto durante il normale orario, lavoro notturno, premi variabili
di rendimento.

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