D.P.R. n. 247/2004
D.P.R. 23 luglio 2004, n.247
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative dal registro delle imprese
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 9;
Visto l'articolo 2190 del codice civile;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in
data 26 febbraio 2004 e della 10ª Commissione del Senato della
Repubblica in data 30 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) «ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera
di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
d) «giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla
tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del
codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
e) «conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma
3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di
cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
g) «cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese
della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della societa'.
Art. 2.
Cancellazione dell'impresa individuale
1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando
l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti
circostanze:
a) decesso dell'imprenditore;
b) irreperibilita' dell'imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni
consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio
dell'attivita' dichiarata.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle
circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da
parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di
cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.
3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle
circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza
anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione
o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza
dell'attivita' ovvero del titolo che consente l'esercizio
dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica
delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di
cancellazione e' data notizia mediante affissione all'albo camerale.
4. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima
delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di
irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3,
decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia
nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro
ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice
del registro che puo' ordinare con decreto la cancellazione
dell'impresa.
5. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata
nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione
delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione.
6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese
valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di
riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei
diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a
decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La
determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con
comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui
all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 3.
Cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome
collettivo e della societa' in accomandita semplice
1. Il procedimento per la cancellazione della societa' semplice,
della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita
semplice e' avviato quando l'ufficio del registro delle imprese
rileva una delle seguenti circostanze:
a) irreperibilita' presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni
consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel termine
di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga
tacita.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle
circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da
parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli
amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel
registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori
risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della
societa' stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la
persistenza dell'attivita' sociale della societa'. L'ufficio,
contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al
comma 1. Dell'avvio del procedimento e' data notizia mediante
affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e
nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti
ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere
raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilita' presso ciascuno
degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni
dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli
amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il
conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale
puo' nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario,
puo' trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per
l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione
della societa'.
4. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata
nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione
delle circostanze accertate.
5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese
valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di
riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei
diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a
decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La
determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con
comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui
all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 4.
Imprese artigiane
1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di
imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle
imprese, una o piu' delle circostanze previste dall'articolo 2, comma
1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne
da' notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla
commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di
competenza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' annotata nel registro
delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle
circostanze rilevate dall'ufficio.
3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione
del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali
sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 5 e 6,
per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La
determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con
comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui
all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.