Semplificato il procedimento per la cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese

D.P.R. n. 247/2004

D.P.R. 23 luglio 2004, n.247

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative dal registro delle imprese





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 9;

Visto l'articolo 2190 del codice civile;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,

n. 581;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in

data 26 febbraio 2004 e della 10ª Commissione del Senato della

Repubblica in data 30 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle

attivita' produttive e della giustizia;



E m a n a



il seguente regolamento:



Art. 1.

Definizioni



1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura;

b) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui

all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

c) «ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera

di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del

repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

d) «giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla

tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del

codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre

1993, n. 580;

e) «conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma

3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di

cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

g) «cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese

della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della societa'.





Art. 2.

Cancellazione dell'impresa individuale



1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando

l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti

circostanze:

a) decesso dell'imprenditore;

b) irreperibilita' dell'imprenditore;

c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni

consecutivi;

d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio

dell'attivita' dichiarata.

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle

circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da

parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di

cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.

3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle

circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo

della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza

anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione

o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza

dell'attivita' ovvero del titolo che consente l'esercizio

dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica

delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di

cancellazione e' data notizia mediante affissione all'albo camerale.

4. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima

delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di

irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3,

decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia

nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro

ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice

del registro che puo' ordinare con decreto la cancellazione

dell'impresa.

5. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata

nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione

delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione.

6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese

valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di

riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei

diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi

dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a

decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La

determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con

comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui

all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.





Art. 3.

Cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome

collettivo e della societa' in accomandita semplice



1. Il procedimento per la cancellazione della societa' semplice,

della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita

semplice e' avviato quando l'ufficio del registro delle imprese

rileva una delle seguenti circostanze:

a) irreperibilita' presso la sede legale;

b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni

consecutivi;

c) mancanza del codice fiscale;

d) mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel termine

di sei mesi;

e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga

tacita.

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle

circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da

parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli

amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel

registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori

risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della

societa' stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la

persistenza dell'attivita' sociale della societa'. L'ufficio,

contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al

comma 1. Dell'avvio del procedimento e' data notizia mediante

affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e

nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti

ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere

raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilita' presso ciascuno

degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni

dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli

amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il

conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale

puo' nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario,

puo' trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per

l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione

della societa'.

4. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata

nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione

delle circostanze accertate.

5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese

valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di

riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei

diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi

dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a

decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La

determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con

comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui

all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.





Art. 4.

Imprese artigiane



1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di

imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto

1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle

imprese, una o piu' delle circostanze previste dall'articolo 2, comma

1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le

societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne

da' notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla

commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di

competenza.

2. La comunicazione di cui al comma 1 e' annotata nel registro

delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle

circostanze rilevate dall'ufficio.

3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione

del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali

sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre

1993, n. 580, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 5 e 6,

per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le

societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La

determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con

comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui

all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.










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