Se sei un gestore che ha ricevuto una sanzione amministrativa…

Le possibilità previste dalla legge

(Riferimento normativo Legge 24.11.1981 n. 689).



All'operatore economico che riceve una contestazione (tramite verbale) per aver commesso un illecito amministrativo, la Legge 689/1981 consente due possibilità:

1- estinguere il procedimento procedendo al cosiddetto pagamento con effetto liberatorio in misura ridotta (oblazione) nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione;

2- presentare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della contestazione, uno scritto difensivo in carta libera all'Ufficio sanzioni;

3- non agire in attesa del provvedimento dell'Ufficio sanzioni.



Va precisato che, una volta effettuata l'oblazione, diventa inutile proporre lo scritto difensivo all'Ufficio sanzioni.

Nulla vieta invece al cittadino, anche se ha già presentato lo scritto difensivo di optare per il pagamento in misura ridotta nei 60 giorni previsti.



Una volta pervenuto all'Ufficio sanzioni il rapporto riguardante la contestazione (verbale non pagato nel termine dei 60 giorni), lo stesso Ufficio emette motivata ordinanza di archiviazione o di pagamento. In quest'ultimo caso possono verificarsi tre ipotesi:

a- l'interessato può pagare l'importo previsto nell'ordinanza;

b- l'interessato non paga diventando inadempiente e sarà iscritto a ruolo per mezzo di emissione di cartella esattoriale;

c- l'interessato può proporre opposizione contro l'ordinanza di pagamento davanti al giudice di pace o al tribunale, salvo la sola possibilità del ricorso in Cassazione.








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