Se la musica non è tollerata dal vicino

Norme&fisco –

Il limite indicato dalla legge non ha valore assoluto, ma varia secondo le caratteristiche della zona e le abitudini di vita dei residenti. Tocca al giudice vietare l’attività rumorosa o trovare le soluzioni per riportarla entro limiti accettabili

Musica, schiamazzi, il rumore prodotto da condizionatori, cappe ecc. disturba i vicini? L’ultima parola spetta sempre al giudice di merito. È lui che deve valutare caso per caso se questo rumore è tollerabile, perché il limite indicato dalla legge non ha un valore assoluto, ma varia da luogo a luogo secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Tocca poi allo stesso giudice, come ha ricordato di recente la Cassazione (con sentenza 3438/2010), vietare l’attività rumorosa o trovare le soluzioni per riportarla entro limiti accettabili.
Beninteso: la norma di riferimento rimane l’articolo 844 del codice civile, che stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità. Bisogna però considerare la condizione dei luoghi, le peculiarità dei rapporti condominiali e la destinazione assegnata all’edificio dalle disposizioni urbanistiche o dal proprietario.
Il giudice, quindi, guarda al contesto concreto. Nel caso degli esercizi pubblici confinanti con appartamenti, deve trovare un accordo tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà. Ma può valutare più importante la priorità di un determinato uso: il criterio dell’utilità sociale, ad esempio, impone di privilegiare le esigenze personali connesse all’abitazione, rispetto alle utilità economiche dell’attività commerciale (Cassazione 3090/1993). Senza contare che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l’intollerabilità può anche riscontrarsi quando le emissioni non superano i limiti fissati dalle norme (Tribunale di Venezia, 4-10-2004).

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