Se il macchinario acquistato dal gestore non funziona…

La tutela che l’ordinamento fornisce all’acquirente

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata (art. 1490 c.c.)

Il vizio deve essere esistente al momento della conclusione del contratto di vendita del bene, mentre è irrilevante se si è manifestato successivamente. Il venditore del bene difettoso è tenuto a rispondere del proprio inadempimento nei confronti del gestore, se non prova di avere ignorato, senza colpa, i vizi del bene venduto. Tale garanzia, tuttavia, non è limitata nel tempo. E' necessario denunciare al venditore il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La domanda al Giudice deve essere presentata entro un anno dalla consegna dell'attrezzatura non funzionante.

C'è un'altra ipotesi. La denuncia infatti non è necessaria qualora il venditore abbia riconosciuto, anche tacitamente, l'esistenza del vizio o l'abbia occultato con accorgimenti tecnici. Il compratore potrà far valere i diritti entro 10 anni successivi. Il venditore è obbligato a risarcire tutti i danni subiti dall'acquirente dei quali bisogna dare puntuale prova.

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