La nuova Scia Unica semplifica aperture, ampliamenti e cambi sede

Con la riforma della pubblica amministrazione entra in vigore un nuovo modello che punta a ridurre gli adempimenti burocratici

Con l’approvazione del decreto legislativo n. 126 del luglio 2016 ma soprattutto del D.Lgs n. 222 del novembre 2016, si è assistito all’attuazione della cosidetta riforma della pubblica amministrazione attraverso l’introduzione di modifiche per le attività economiche.

Ci riferiamo in particolare al decreto legislativo n. 222 che vede allegata una Tabella ricognitiva delle attività economiche, denominata tabella A, nella quale il legislatore ha indicato il regime amministrativo da applicare per molte attività economiche - tra cui la somministrazione di alimenti e bevande - e per ciascuna ha indicato quale regime applicare per l’apertura, la modifica e la cessazione.

Nel caso delle attività di somministrazione la novità è senz’altro data dalla cosidetta Scia Unica, un nuovo istituto giuridico dell’articolo 19 bis della legge n. 241/90, introdotto dal decreto legislativo n. 126/2016 con il quale il legislatore ha inteso affiancare la precedente Scia dell’articolo 19 con questa nuova Scia Unica. Le intenzioni del legislatore sono riassunte nell’articolo 19 bis già citato, che entra in funzione quando per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche; in questi casi secondo il legislatore, l’interessato presenta un’unica Scia allo sportello unico per le imprese.

Le buone intenzioni... 

In pratica si tratta di presentare un unico modello chiamato Scia Unica, all’interno del quale sono presenti vari moduli, ciascuno da utilizzare per specifiche esigenze, per esempio la parte della prevenzione incendi, la notifica sanitaria, la parte edilizia se ci fosse

necessità di un intervento, la parte acustica se fosse nelle intenzioni dell’esercente organizzare un trattenimento complementare.

Dove prima l’esercente presentava, se intendeva realizzare il singolo intervento, una Scia specifica, dopo l’approvazione dei due decreti legislativi dovrà invece presentare una Scia Unica, compilando al suo interno gli allegati di interesse, concentrando in un unico regime ciò che prima era individuato separatamente.

Tutto l’istituto della Scia Unica si regge sui modelli di modulistica Unica che il dipartimento della funzione pubblica sta elaborando col contributo delle regioni: una modulistica unica nazionale che dovrebbe garantire l’uniformità dei modelli su tutto il territorio nazionale.

Attenzione però che non tutto sembra così lineare: ciò che il legislatore non può disciplinare, imponendo la presentazione nello stesso identico momento, è la scelta dell’imprenditore di realizzare un intervento edilizio sull’edificio sede dell’attività, intervento che per sua natura deve precedere ogni aspetto amministrativo, sanitario e di prevenzione incendi; pertanto finché non sarà finito l’intervento edilizio e non sia dichiarata l’agibilità edilizia, non sembra possibile presentare una Scia Unica riguardante gli altri aspetti che abilitano all’esercizio dell’attività.

Il caso del subentro

Più semplice il caso in cui l’edificio sia già pronto o utilizzato, e l’esercente voglia semplicemente aprire o modificare un’attività di somministrazione o un suo aspetto specifico (la prevenzione incendi, la notifica sanitaria o altro): in questo caso è obbligo presentare una Scia Unica, concentrando in un unico modello tutte le segnalazioni e iniziando dalla presentazione della Scia l’attività relativa, oppure una Scia Condizionata, se si svolgono trattenimenti che superano le soglie acustiche previste dal Piano acustico comunale (zonizzazione).

Una citazione a parte merita la fattispecie del subingresso nel pubblico esercizio: in seguito ad affitto o acquisto d’azienda, l’esercente subentrante dovrà presentare una Scia Unica compilando lo specifico modulo della notifica igienico-sanitaria, in quanto secondo la regolamentazione comunitaria cambia l’operatore sanitario e dunque si impone una nuova notifica igienico-sanitaria in aggiornamento. Se fosse poi presente anche un certificato di prevenzione incendi, il subentrante dovrà inviare allo sportello unico o al comando provinciale Vigili del Fuoco una comunicazione con la quale chiede l’aggiornamento del certificato di prevenzione incendi.

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